Bonus edilizi

Comunicazioni bonus edilizi 2023 prorogati al 4 aprile 2024


Con Provvedimento 21 febbraio 2024 n. 53174, , che modifica il Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

 

Il Provvedimento n. 53174/2024

Dall’Agenzia Entrate doppia proroga per comunicare i dati relativi al risparmio energetico e bonus edilizi.

Nello specifico, avranno più tempo gli amministratori di condominio tenuti a inviare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024.

E’ prorogato infatti il termine ultimo per la comunicazione dal 16 marzo al 4 aprile 2024.
Inoltre, al fine di agevolare l’adempimento, gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta (cfr. Provvedimento n. 53159 del 21 febbraio  2024). Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.

Sono le due importanti novità disposte dal Provvedimento prot. n. 53174 del 2024, il quale aggiorna le specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati alla luce dell’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi”. Più nel dettaglio, il documento modifica le specifiche tecniche allegate, da ultimo, al provvedimento del 20 dicembre 2022, già varie volte rivisto  rispetto alla versione originaria approvata con il Provvedimento del 27 gennaio 2017.

Nel Provvedimento de quo l’Agenzia Entrate specifica che restano immutate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.

Gli aggiornamenti dei tracciati informatici, oltre a recepire le modifiche normative, consentono di offrire ai contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata sempre più completa.
Nello specifico, è stato necessario allineare le specifiche tecniche alle novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi edilizi e di risparmio energetico di cui agli  artt.  119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), e dal D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater), come modificato dalla legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Con riferimento agli interventi per cui è possibile usufruire del Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34/2020), è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di determinate condizioni, può continuare ad avvalersi della detrazione del 110%.

È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, poiché tale detrazione non è stata prorogata.
Invece, il tracciato è stato implementato per recepire la proroga fino al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter decreto Rilancio).

Da ultimo, il Provvedimento in esame specifica che la proroga al 4 aprile 2024 del termine per la trasmissione dei dati, riguarda soltanto le spese del 2023, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa 2024.