Fisco

Sgravio IVA per i non residenti UE: abbassato l’importo minimo


L’articolo 1, comma 77, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha modificato l’articolo 38-quater del decreto IVA prevedendo, a decorrere dal 1° febbraio 2024, la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento dell’IVA.

Secondo l’attuale formulazione del citato articolo 38-quater, dal 1° febbraio 2024 le cessioni, a soggetti domiciliati o residenti fuori Ue, di beni trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue per un complessivo importo, comprensivo dell’iva, superiore a 70 euro e destinati all’uso personale o familiare, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.

Il beneficio si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori del territorio doganale Ue entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Operativamente, l’esemplare della fattura consegnato all’acquirente cessionario deve essere restituito al cedente venditore con l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Ue, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione. In caso di mancata restituzione, il cedente venditore deve procedere alla regolarizzazione della operazione - in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, primo comma, del decreto IVA in tema di variazione dell’imponibile o dell’imposta - entro un mese dalla scadenza del termine del quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Qualora per tali cessioni di beni, il cedente venditore abbia addebitato l’Iva in fattura, il cessionario acquirente ha diritto al rimborso dell’imposta pagata, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Ue entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente venditore il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA.

Quindi, come ha chiarito la circolare n.3/E del 16 febbraio, l’agevolazione sopra descritta può essere riconosciuta con due modalità alternative:

  • immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’IVA;
  • differita, con la restituzione dell’imposta originariamente addebitata all’acquirente beneficiario, tramite corrispondente rimborso.

Ai fini della fruizione del beneficio, rifacendosi alla precedente risoluzione n.60/E del 12 ottobre 2022, la menzionata circolare ha ribadito che:

1)  i beneficiari dell’esenzione sono soltanto persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale dell’Ue;

2) “non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio, commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente”;

3) i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizi;

4) per verificare il superamento della soglia di 70 euro occorre fare riferimento al valore indicato in fattura. Al riguardo, l’articolo 48 del regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 ha stabilito che il “valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”.

5) la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema “OTELLO - Online tax refund at exit: light lane optimization” - nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione a quanto previsto nell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193/2016 - con emissione di una fattura elettronica;

6) non sono, infine, ammesse modalità diverse che non rispettano le caratteristiche e i requisiti indicati nei punti precedenti.