Gli aumenti delle aliquote IVA relativi all’anno 2024
La circolare n. 3/E del 16 febbraio fornisce le istruzioni operative agli Uffici, al fine di garantirne l’uniformità di azione, in merito alle innovazioni concernenti l’applicazione dell’aliquota Iva su alcuni beni, indicati nella legge di bilancio 2024.
Preliminarmente la circolare ricorda che con l’articolo 1, commi 45,46,77 e 93, della legge di bilancio 2024 (legge n.213/2023), viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia, per l’igiene femminile e altri precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5%.
Mediante l’abrogazione dei numeri 1-quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto IVA non sono più assoggettati all’aliquota del 5%:
- i prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile come gli assorbenti, i tamponi e le coppette mestruali;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
In relazione alla modifica del n. 65), Parte III, della menzionata Tabella A, attualmente sono ricompresi tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%:
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, “anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso”.
Inoltre, con l’inserimento dei numeri 114.1) e 114.2) nella citata Parte III della Tabella A, sono soggetti all’aliquota al 10% (in luogo di quella del 5%) i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.
Sono stati, altresì, esclusi dall’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta è tornata ad applicarsi nella misura ordinaria del 22%.
L’articolo 1, comma 46, della legge di bilancio 2024 ha disposto una proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2024, dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per il pellet di legno.
Come si ricorderà, tale aliquota agevolata, inizialmente prevista soltanto per il 2023, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 733, della legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023), in deroga a quanto disposto dal n. 98) della Tabella A, Parte III, che espressamente esclude il pellet dall’ambito di applicazione dell’aliquota IVA al 10%, ammessa, invece, per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine e cascami di legno compresa la segatura.
Come chiarisce la circolare, dal 1° marzo 2024 la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%.