Fisco

IVA. Note di variazione emesse soltanto dai cedenti o prestatori


Con la Risposta 29/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che soltanto il cedente o prestatore può emettere la nota di credito a beneficio del cliente per variare in diminuzione l’importo imponibile e/o l’imposta, ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA.

Ai fini IVA, come è noto, ai sensi degli articoli 21 e 26 del decreto IVA (DPR n.633/1972), il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio deve emettere la relativa fattura. Qualora l’operazione, per la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza anche dell’applicazione di abbuoni o sconti, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione  l’imposta corrispondente alla variazione; verificandosi tale circostanza, il cliente, cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione di acquisto deve procedere alla registrazione della variazione “salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Ciò premesso, una società operante nel settore dell’energia elettrica e del gas, occupandosi di approvvigionamento, intermediazione e vendita, si è rivolta all’Agenzia facendo presente, preliminarmente, che in relazione al quadro internazionale di rialzo dei costi delle materie prime, al fine di contenere l’impatto sugli utenti finali, sono stati emanati provvedimenti legislativi (quali i decreti legge nn. 17/2022, 21/2022 e 115/2022) che riconoscono il cosiddetto ‘‘bonus sociale gas’’ finalizzato alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Nel merito l’Allegato A alla Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R all’articolo 11 prevede che ‘‘il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione’’.

Concretamente, in base al meccanismo di erogazione del bonus sociale gas, le imprese di distribuzione erogano, tramite le società di vendita, la componente tariffaria compensativa ai punti di prelievo/riconsegna ammessi al regime di agevolazione, e i venditori di gas trasferiscono al cliente/utente domestico titolare del punto di prelievo/riconsegna, nella prima fattura utile, la componente tariffaria compensativa ricevuta nella fattura di trasporto dai distributori.

Orbene nella fattispecie prospettata, poiché la società distributrice è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, la società istante ha chiesto, al fine di recuperare i propri crediti vantati nei suoi confronti, di poter emettere le note di variazione ai sensi del menzionato articolo 26 del decreto IVA.

Rispondendo negativamente alla soluzione proposta dalla società istante, l’Agenzia ha ribadito che il predetto articolo 26 “configura l’emissione di una nota per variare in diminuzione l’imponibile e/o l’imposta di un’operazione fatturata come una mera possibilità, rimessa al solo cedente/prestatore”.

Secondo l’Amministrazione, normativamente, è preclusa, in capo al cessionario/committente, la possibilità di rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore per documentare un’operazione, “anche laddove la stessa risulti oggetto di insoluto”.

Peraltro, ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto IVA, il soggetto interessato può presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Quindi, come ricorda l’Agenzia, rimane comunque salva la possibilità per il cessionario/committente, il quale dimostri di aver versato un’imposta che si è rivelata non dovuta, di ottenerne il rimborso - nel caso in esame considerando quale termine iniziale di decorrenza per la relativa richiesta la chiusura della procedura concorsuale che ha colpito il cedente/prestatore - nei limiti dell’importo non recuperato.