Fisco

Servizio bar e mensa universitaria. Quale aliquota IVA applicare?


Con la risposta ad Interpello n. 19 del 26 gennaio 2024, sono stati forniti chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’aliquota IVA nel caso in cui il concedente fornisca contestualmente servizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar tavola-fredda) e servizi di mensa universitaria.

In particolare, al servizio di bar tavola-fredda è applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le “ somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici (...)”.

Le mense universitarie - assimilate alle mense scolastiche (Rif. Circ. n. 328/E/1997) - applicano invece l’aliquota  del  4  per  cento  alla  somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno delle mense stessa. Infatti, il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito ''Decreto IVA'') prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate  nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base  di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.

Per applicare correttamente l’aliquota IVA il contribuente dovrà separare le due attività in quanto si tratta di prestazioni oggettivamente diverse

Il servizio  bar tavola-fredda deve garantire l'offerta di caffetteria (the, caffè, bevande calde e   fredde in genere), bevande analcoliche, panini, tramezzini, toast e piatti freddi'', mentre  nel  servizio  di  mensa  “è necessario prevedere la fornitura di almeno tre tipologie di pasto completo caldo, fra cui uno vegetariano''.

In conclusione, esclusivamente per il servizio di mensa sopra decritto si potrà beneficiare dell'aliquota  IVA agevolata del 4 per cento

Mentre le somministrazioni di ''pasti'' rese nei confronti  di soggetti diversi da utenti muniti di badge sono da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.