Fisco

Imposta transazioni finanziarie, nuovo modello e istruzioni aggiornate


Con il Provvedimento 22 gennaio 2024, n. 13275, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvato con Provvedimento del 15 dicembre 2017.

Premessa normativa

Si premette  che l’art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492) e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.

Il decreto MEF 21 febbraio 2013 (come modificato dai decreti 18 marzo 2013 e 16 settembre 2013) ha stabilito le modalità di applicazione dell’imposta demandando ad un apposito Provvedimento  l’individuazione dei termini e delle modalità per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

In attuazione dell’art. 19, comma 5, del decreto MEF 21 febbraio 2013, il Provvedimento prot. n. 2013/87896 del 18 luglio 2013 ha definito, tra l’altro, le modalità e i termini per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi e ha rinviato ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Con i provvedimenti del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.

L’art. 28, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2022 (legge n. 25/2022), ha introdotto la lett. d-bis) nell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, assoggettando l’imposta de qua alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato art. 17.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, si è reso necessario un aggiornamento del modello attualmente utilizzato prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.

Il Provvedimento n. 13275/2024

Tenuto conto di quanto precede, con il Provvedimento n. 13275/2024 in esame,  l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello sull’imposta delle transazioni finanziarie (FTT), la cui presentazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata, in via telematica, è consentita a partire dal 25 gennaio 2024.

L’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi;

- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari;

- alle negoziazioni ad alta frequenza.

Il decreto MEF 21 febbraio 2013 ha stabilito le modalità di applicazione dell'imposta demandando ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi.  

L'art. 28, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2022 (legge n. 25/2022), ha introdotto la lett. d-bis) nell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, assoggettando l'imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione.

Consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, è stato aggiornato il modello attualmente utilizzato prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l'indicazione del predetto credito.

Con il Provvedimento in esame, pertanto sono state disposte le modifiche al modello FTT, approvato con Provvedimento del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche, le quali pertanto sono parti integranti del nuovo Provvedimento.