Requisiti di connessione con l’attività agricola per la produzione di energia fotovoltaica
Ai fini delle disposizioni agevolative previste per la produzione e cessione di energia fotovoltaica si deve considerare il volume d’affari relativo alla produzione complessiva di energia tramite tutti gli impianti fotovoltaici del medesimo soggetto, da raffrontare con il volume d’affari complessivo dell’attività agricola esercitata dal soggetto stesso, non rilevando per l’applicazione del requisito di collegamento in esame la circostanza che alcuni impianti già oggetto di installazione nel passato rispettino gli ulteriori requisiti richiesti.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 11 del 22 gennaio 2024 in merito ai requisiti di connessione con l’attività agricola ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 423, della L. n. 266/2005, come modificato dall’art. 1, comma 910, della L. 208/2015.
In particolare, la produzione e cessione di energia fotovoltaica, al ricorrere delle condizioni ivi indicate, è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kwh, mentre quella eccedente il predetto limite dà luogo in ogni caso a reddito d’impresa, da determinare, ai fini delle imposte dirette:
- forfettariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25%, laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola specificamente individuati dalla circolare n. 32/E/2009;
- seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa anche in caso di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della L. n. 296/2006, nel caso in cui non ricorra uno dei requisiti indicati dalla citata circolare.
Anche se la produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica prescinde dalla coltivazione del fondo, trattandosi di attività agricola connessa, la stessa presuppone, comunque, un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario.
Fermo restando che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 260.000 kwh anno si considera in ogni caso connessa all’attività agricola, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 260.000 kwh anno può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- il volume d’affari derivante dall’attività agricola, esclusa la produzione di energia fotovoltaica, deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260.000 kwh anno, laddove detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 260.000 kwh anno, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Riguardo al requisito relativo al volume d’affari derivante dall’attività agricola superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260.000 kwh anno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del rispetto della ratio delle disposizioni in esame, volta a riconoscere un regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, occorre fare riferimento unitariamente al volume d’affari della produzione di energia elettrica eccedente i 260.000 kwh anno nel suo complesso.
Nel caso prospettato, quindi, si deve considerare il volume d’affari relativo alla produzione complessiva di energia tramite tutti gli impianti fotovoltaici della società istante, da raffrontare con il volume d’affari complessivo dell’attività agricola esercitata della stessa società (escludendo naturalmente la produzione di energia fotovoltaica), non rilevando ai fini dell’applicazione del requisito di collegamento in esame la circostanza che alcuni impianti già oggetto di installazione nel passato rispettino gli ulteriori requisiti richiesti.
Ad avviso dell’Agenzia, la verifica del volume d’affari deve essere operata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta e, in caso di superamento dei limiti anzidetti, la produzione di energia elettrica va assoggettata ad imposizione ordinaria per la parte di potenza installata eccedente i 260.000 kwh anno, non rilevando a tal fine l’eventuale sussistenza di ragioni anche di carattere eccezionale che abbiano comportato una riduzione del volume d’affari ascrivibile all’attività agricola rispetto a quello riferito alla produzione di energia per uno o più periodi d’imposta.
Infine, con la risposta n. 11/E/2024 è stato confermato che è sufficiente il ricorrere anche solo di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola elencati nella circolare n. 32/E/2009, con la conseguenza che il limite di 1 MW per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 260.000 kwh anno rileva esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’ultimo requisito di connessione sopra indicato.