Rapporto di lavoro

Detrazioni d’imposta per carichi familiari 2024 per i pensionati residenti all’estero


Con il messaggio numero 245 del 18 gennaio, l’Inps fornisce alcune importanti indicazioni per il periodo d’imposta 2024, per soggetti pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.

Come riportato nel messaggio, i pensionati interessati, hanno l’obbligo di presentare annualmente all’Inps, quale loro sostituto d’imposta, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti:

  • lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
  • di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
  • che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In caso di figli di età non superiore a 24 anni, per i quali si chiede la detrazione, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato elevato a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni (art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR).

 

 

I pensionati che intendono usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia per l’anno di imposta 2024, dovranno inoltrare la comunicazione entro il termine del 12 febbraio 2024 o accedendo online al servizio dedicato, tramite SPID CIE , CNS o eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo), e seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Utilizza il servizio”; o, alternativamente, avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato.

Qualora tale comunicazione non dovesse pervenire entro il 12 febbraio 2024, l’istituto, procederà, a partire dalla mensilità di aprile, alla revoca delle detrazioni, all’adeguamento dell’imposizione fiscale sull’imponibile pensionistico, al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti. In caso di incapienza della pensione a subire il prelievo delle imposte dovute per il relativo conguaglio, gli importi residuali saranno trattenuti sui ratei di pensione successivi al mese di aprile 2024 fino al completo recupero degli stessi.

Infine, in caso di variazione dei carichi familiari nel corso dell’anno, il verificarsi dell’evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale, dovrà essere obbligatoriamente comunicato con tempestività all’Inps.