Fisco

Compensazione del credito iva per le società non ''operative''


Con la Risposta a interpello 17 gennaio 2024, n. 10, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività' di cui all'art. 30 della legge  n. 724 del 1994.

L’interpello

Nel caso specifico, una società al fine di avere chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il ''test di operatività'' di cui all'art 30 della legge n. 724/1994, rappresenta che nel 2014 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’IRAP e la restituzione del rimborso IVA per l'anno 2009, sulla base dei presupposti di mancata operatività di cui all'art. 30 legge 724/1994.

Avverso tale atto l'istante adiva la Commissione Tributaria Provinciale la quale, pur riconoscendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora, in sede cautelare, respingeva il ricorso, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio in sede di autotutela.

A seguito rinvio per integrazione del contraddittorio, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva integralmente il ricorso, nei cui confronti l'Ufficio proponeva appello alla CTR, che veniva respinto. Infine, l'Ufficio adiva la Corte di Cassazione, la quale accoglieva il ricorso, determinando il diritto, in capo allo stesso, alla definitiva riscossione di quanto richiesto con avviso di accertamento, rettificato in autotutela. Conseguentemente, con cartella esattoriale, è stata richiesta la restituzione dell'IVA e il pagamento dell'IRAP con relativi interessi e sanzioni.

A fronte della suddetta richiesta, l'istante ha provveduto a presentare istanza di rateizzazione,  accordata dalle Entrate - Riscossione, che ha concesso la suddivisione del pagamento in 72 rate mensili.

Ciò premesso, l'istante chiede come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, nell’affrontare la questione l’Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che il mancato superamento del c.d. ''test di operatività'' (art. 30 legge  n. 724/1994) comporta, ai fini IVA, l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (che non può essere chiesta a rimborso, utilizzata in compensazione ''orizzontale'', o ceduta ai sensi dell'art. 5, comma 4-­ter, del D.L. n. 70/1988).

Inoltre, l'eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi (compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente:

- sia risultato non operativo per tre periodi d'imposta consecutivi e, nel contempo,

- non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d'imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al dell'art. 30, comma 1, legge n. 724/1994 (cfr. al riguardo Risoluzione n. 225/E/2007 e Circolare n. 25/E/2007).

Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.

Nel presupposto, quindi, dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in trattazione, l’Agenzia delle Etrate ritiene che la società possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili accordate.

Limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, la società potrà indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ''ripristinata'', che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

Occorre a tal fine conservare le ricevute di pagamento delle rate della dilazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, al fine di poter dimostrare, in caso controllo, l’effettivo e integrale riversamento del credito.