Approvato il modello di Certificazione Unica 2024
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2024 ha approvato la nuova Certificazione Unica, “CU2024”, relativa all’anno 2023.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 è stata approvato il nuovo schema di Certificazione Unica “CU 2024” relativa all’anno 2023, necessaria per attestare, come di consueto, sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e i dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Sono state approvate, inoltre, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I termini per effettuare l’adempimento sono fissati dai commi 6-quater e 6-quinques dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998, i quali prevedono la data del 16 marzo come unica scadenza sia per la consegna della CU sintetica agli interessati che per l’invio telematico della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate.
Cadendo quest’anno il 16 marzo di sabato, il termine di scadenza è prorogato a lunedì 18 marzo 2024.
Rimane, invece, fermo il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), fissato al 31 ottobre di ciascun anno.
Tra le novità di quest’anno che riguardano i redditi di lavoro dipendente si segnalano le seguenti:
- La nuova specifica sezione denominata “SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA”, riservata all’esposizione della tassazione agevolata delle mance prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022 art. 1 co. 58-62) in favore dei lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 5%.
- L’innalzamento, disposto per il solo anno 2023 dall’art. 40 del DL n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, a 3.000 euro della soglia di esenzione delle erogazioni in natura in favore dei lavoratori con figli, (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui, limite elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), che trova esposizione nel nuovo campo 475 “Con figli fiscalmente a carico”.
- Il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a fronte di prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno effettuate nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023, previsto dall’art. 39-bis del DL n. 48/2023 in favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, che nel 2022 abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, da indicare nel nuovo campo 479 “Trattamento integrativo speciale erogato”.