Rapporto di lavoro

Legge di bilancio 2024 - confermato l'esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti


Con la Circolare 16 gennaio 2024, n. 11, l’INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che la legge n. 213/2023 (legge di Builancio 2024), eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

Premessa

Si premette che la legge di Bilancio 2024 introduce molteplici novità anche in materia di lavoro, spiccando in particolare, anche per l’anno 2024, tra le diverse misure introdotte,  la conferma dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

L’esonero quest’anno tuttavia non si applica alla tredicesima mensilità nè alle altre mensilità aggiuntive. L’InNPS chiarisce inoltre la possibile cumulabilità con l’esonero dedicato alle lavoratrici madri.

Nello specifico, l’art. 1, comma 15, della legge n. 213/2023, ha previsto che “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La Circolare INPS n. 11/2024

Con la Circolare n. 11/.2024 in esame, l’INPS aggiorna le istruzioni per il riconoscimento in busta paga del esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità , vecchiaia e superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti (cd. taglio del cuneo fiscale ), prorogato dalla legge n. 213/2023 per tutto il 2024.

La disciplina resta sostanzialmente invariata. Anche per il 2024 l’esonero spetta ai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati nella misura del:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione nè al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro.

Inoltre, poiché l’esonero di cui trattasi trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

A fronte delle ulteriori novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, e con particolare riferimento alla nuova decontribuzione per lavoratrici madri di due o più figli, riconosciuta nella misura pari al 100 % della contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, l’ INPS chiarisce che i due esoneri contributivi nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi e non cumulabili, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale di contribuzione esonerabile.

Restano confermate le precedenti istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale in merito alle modalità di esposizione nella denuncia contributiva mensile dell’esonero IVS.