Rapporto di lavoro

Manovra 2024 – Tassazione premi di produttività


Sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303/2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024, che prevede novità, tra le altre, relative al cuneo contributivo, agli incentivi per le lavoratrici madri e agli ammortizzatori sociali.

Le principali disposizioni che interessano il mondo del lavoro contenute nella legge di Bilancio, che  si sviluppa in 21 articoli, sono le seguenti:

Art. 1, comma 15 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

Art. 1, commi 16 e 17 - Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori;

Art. 1, comma 18 - Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa.

L’articolato normativo di quest’ultima disposizione, qui di interesse, prevede che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l’aliquota prevista dalla legge di Stabilità 2016.

Premessa

Si premette che per premi di risultato si intendono i premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

A tal fine, l’art. 1, comma 182, della legge  n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha posto a regime la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 10% (salvo rinuncia del lavoratore), nel limite complessivo di 3.000 euro lordi:

- ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di
produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione,
- o alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa disciplinati dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale.

Per i premi e le  somme  erogati  nell'anno  2023,  l'aliquota dell'imposta  sostitutiva  sui  premi  di   produttività,  è ridotta dal 10 al 5%, come disposto dall'art. 1, comma 63, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Imposta sostitutiva premi di produttività nella legge di Bilancio 2024

L’art. 1, comma 18, della legge n. 213/2023, estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).

La disciplina a regime del trattamento tributario sostitutivo in oggetto, come anticipato, è stabilita dall’art. 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015, e dal D.M. attuativo 25 marzo 2016. Tale disciplina concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Detto regime di detassazione premi produttività (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali), con aliquota pari al 10%, e concerne esclusivamente – entro determinati limiti di importo e a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non superi un certo limite – le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro (v. la Circolare n. 28/E/2016, ancora valida per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto).