Adempimenti & Dichiarazioni

Compensazione crediti INPS ed INAIL: le nuove regole 2024 (in attesa dei provvedimenti attuativi)


A partire dal prossimo 01.07.2024 sarà possibile effettuare la compensazione dei crediti INPS ed INAIL solamente tramite l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate:

  • F24 OnLine;
  • F24 web;
  • F24 Intermediari

Fatta salva la decorrenza indicata in Legge di Bilancio 2024, rimane, però da analizzare la modalità di attuazione della norma in attesa dei Provvedimenti attuativi che verranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’INPS e l’INAIL.

L’art. 1 comma 97 della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti INPS ed INAIL.

In particolare:

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS

La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che registrato negli archivi dell’Ente.

Per la decorrenza e le modalità attuative di quanto sopra indicato si dovrà anche qui attendere la pubblicazione dei Provvedimenti adottati da Agenzia delle Entrate, sempre d’intesa con INPS ed INAIL.