Cessioni partecipazioni in regime Pex: quali le novità della Legge di Bilancio 2024?
La Legge di Bilancio 2024, all’art. 1. comma 59 ha apportato importanti integrazioni in caso di cessioni di partecipazione qualificate detenute in regime PEX.
In particolare viene inserito nel TUIR l’art. 68, comma 2bis che prevede che le plusvalenze ex art. 67 lettera c) comma 1 (cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate escluse le partecipazioni in società semplici) sono considerate imponibili per il 5% del loro ammontare ma vengono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Se la minusvalenza risultano superiori alle plusvalenze realizzate l’eccedenza viene riportate in deduzione “fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi ma non oltre al quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze si sono realizzate”.
La Legge di Bilancio 2024 estende il regime pex anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.
Quali dunque le condizioni per poter usufruire del regime pex in caso di cessione?
- la partecipazione, come chiarito, dev'essere qualificata con ininterotto possesso nell'anno precedente (365 giorni nell'anno precedente);
- le partecipazioni debbono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- la società partecipata deve svolgere un'attività commerciale;
- la residenza fiscale della società partecipata non dev'essere in territori classificati come regimi fiscali privilegiati.
Si ricorda che...
L'art. 67, comma 1, lettera c) del Tuir prevede che
"costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico".