Manovra 2024 – limite beni ceduti/servizi prestati ai dipendenti (fringe benefit)
Sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303/2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024, che prevede novità, tra le altre, relative al cuneo contributivo, agli incentivi per le lavoratrici madri e agli ammortizzatori sociali.
Le principali disposizioni che interessano il mondo del lavoro contenute nella legge di Bilancio, che si sviluppa in 21 articoli, sono le seguenti:
Art. 1, comma 15 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;
Art. 1, commi 16 e 17 - Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori;
Art. 1, comma 18 - Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori
Nello specifico, la legge di Bilancio 2024, con l’art. 1, commi 16 e 17, prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole (rispetto a quella stabilita a regime) in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime transitorio più favorevole consiste:
- nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Il regime generale di esenzione in oggetto – previsto dall'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche (in base al rinvio di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969, al medesimo regime fiscale di cui al TUIR – la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Invero, la norma transitoria in oggetto si applica anche per la determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, comma 2, del TUIR (comma richiamato dal comma 16 della legge n. 213/2023), sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
Al fine del beneficio di cui ai commi 16 e 17, la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell’ambito dei commi 16 e 17 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.
Si precisa che i commi 16 e 17 in esame si pongono in deroga esclusivamente alla prima parte dell’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, fermo restando quindi il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo (v. Circolare n. 23/E/2023).
Lo stesso comma 16 prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.
Il comma 17 specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.