Legge di bilancio 2024. Differite le pregresse perdite su crediti
In tema di perdite su crediti ai fini delle imposte sul reddito delle società e dell’IRAP, la legge di bilancio 2024 rinvia la deduzione delle pregresse perdite al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Come è noto, per la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti, l’articolo 106 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n.917/1986 - TUIR), riformulato dal decreto legge n.83/2015, prevede una limitata deducibilità ai fini IRES.
Tale articolo prevede, normalmente, che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. Le perdite sui crediti, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101 del TUIR, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Nel caso in cui in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
Per quel che concerne le perdite pregresse, secondo quanto previsto dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del citato decreto legge n.83/2015, le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del TUIR nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal menzionato decreto, sono deducibili, ai fini IRES, per il 5% del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’8% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Tale limitata deducibilità si applica anche ai fini IRAP.
Attualmente, ai sensi dell’articolo 1, commi 49-50, della legge n.213/2023 (legge di bilancio 204), la deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi - prevista ai fini IRES e IRAP dai citati commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto legge n.83/2015, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 - è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
La deduzione della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Ai sensi del successivo comma 51, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso:
- al 31 dicembre 2024, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i predetti commi dell’articolo 16 del decreto legge n.83/2015, limitatamente alla quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2026, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i menzionati commi, limitatamente alla quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si dovrà tener conto delle disposizioni dei precedenti commi 49 e 50.