Cedolare secca per gli affitti brevi al 26% (ma per il primo immobile può rimanere al 21%)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 - suppl. ordinario n° 40 è stata pubblicata la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
In particolare, l’art. 1 comma 63 ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2024, l’applicazione di una ritenuta pari al 26% per coloro che locano immobili abitativi (affitti brevi) con applicazione della cedolare secca.
In particolare:
- Per le persone fisiche non in esercizio di un’attività d’impresa che locano un immobile tramite affitti brevi e cedolare secca viene mantenuta l’applicazione della ritenuta pari al 21% per solamente un immobile, previa indicazione in dichiarazione di applicazione di tale aliquota; nel caso di mancata indicazione in dichiarazione, anche per il primo immobile si applicherà l’aliquota del 26%;
- a partire dal secondo immobile (e fino al quarto) per le persone fisiche non in esercizio di un’attività d’impresa l’aliquota applicabile alle locazioni brevi sale dal 21% al 26% (attenzione che per il primo immobile l’applicazione dell’aliquota pari al 21% rimane valida solo se esplicitamente comunicata in sede di redazione della dichiarazione);
- a partire dal quinto immobile: si tratta di attività imprenditoriale (art. 1 comma 595, Legge 178/2020) esclusa per sua natura dall’applicazione della cedolare secca.
Cosa succede per gli intermediari che si occupano della gestione degli immobili locati in regime di cedolare secca? Gli intermediari non cambiano il loro ruolo di sostituto d’imposta e continuano a trattenere (e a certificare) una ritenuta pari al 21% ma non a titolo di imposta definitiva, bensì a titolo di acconto.