Chiarimenti INPS part time ciclico
Con la Circolare 27 dicembre 2023, n. 109, l’INPS interviene in tema di indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico, chiarendo alcuni requisiti specifici di accesso alla misura e fornisce le istruzioni amministrative per il riconoscimento dell'indennità.
Premessa
Si premette che il D.L. n. 50 del 2022, c.d. decreto Aiuti (legge n. 91/2022), all’art. 2-bis ha previsto, per l’anno 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti (v. al riguardo la Circolare n. 115/2022).
L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 145/2023, (legge n. 191/2023), nel fornire interpretazione autentica dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, ha chiarito che l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
I chiarimenti dell’INPS
Con la Circolare in esame, l’INPS fornisce istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’art. 18, comma 1, del D.L. n. 145/2023, di interpretazione autentica dell’art. 2-bis del D.L. n. 50/2022, in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. L’Istituto fornisce altresì istruzioni in materia di indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico prevista dall’art. 18, comma 2, del D.L. n. 145/2023.
Nello specifico, la misura di favore in esame si riferisce ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, non sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e, infine, che non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, ma alla data del 30 novembre 2022.
È previsto inoltre il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
In questa ipotesi il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell’anno 2022, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Da ultimo, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.