Fisco

Operazioni in split payment: rimborso IVA versata in eccesso


Con la Risposta a interpello 22 dicembre 2023, n. 482, l’Agenzia delle Entrate interviene con importanti chiarimenti relativi al rimborso dell’IVA versata in eccesso per operazioni in split payment.

Il quesito

Il caso di specie riguarda un Comune che ha stipulato un atto transattivo, a stralcio dei propri debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, al 31 dicembre 2020, fruendo dei contributi di cui all’art. 1, commi 567-580, della legge n. 234/2021.

A seguito dei pagamenti, il Comune aveva versato l’IVA direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, l’imposta, in mancanza di note di credito dai fornitori, era stata calcolata sull’importo risultante dalle fatture originarie, precedenti alla transazione, anziché sul credito effettivamente pagato.

L'istante fa presente di aver adottato tale comportamento prudenziale al fine di non incorrere in sanzioni per omesso versamento.

Ritenendo, tuttavia, che il versamento dell'imposta andava eseguito in ragione dell'importo effettivamente pagato pur in assenza di una nota di variazione ex. art. 26 D.P.R. n. 633/1972, il Comune chiede di sapere se il versamento in eccesso dell'IVA afferente la sfera istituzionale dell'Ente possa essere scomputato dalle liquidazioni dei mesi successive ovvero essere richiesto a rimborso.

Soluzione delle Entrate

Ricordando che l’obbligo di versamento dell’IVA mediante split payment sorge normalmente con il pagamento del corrispettivo (DM 23 gennaio 2015), l’Agenzia Entrate conferma che il Comune avrebbe dovuto versare l’imposta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura. Si configura, quindi, nel caso di specie, un indebito versamento, a fronte del quale non è stata emessa, da parte del fornitore, una nota di credito.

Nello specifico, secondo il parere reso dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello in esame, il Comune interpellante avrebbe dovuto versare l'imposta calcolata sull'importo del credito transatto ed effettivamente pagato. 

In generale, anche in relazione agli indebiti versamenti IVA eseguiti in regime di cd. split payment è ammesso il ricorso alle note di variazione, anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie di cui trattasi, l'operazione originaria sia venuta meno, in tutto o in parte, a seguito di accordo tra le parti. 

Nel caso delle note di variazione la portata temporale è limitata ad un anno dall'operazione originaria, ma è tuttavia possibile il ricorso all'istituto disciplinato dall'art. 30-¬ter del D.P.R. n. 633/1972 (restituzione dell'imposta non dovuta). 

Nella fattispecie la disciplina della procedura attuata dal Comune definisce con precisione le tempistiche, le modalità e le condizioni di stipula dell'atto transattivo, ne rappresenta la ''causa'' e l'imprescindibile ''presupposto'', sicché non può dirsi che l'accordo sia scaturito dalla piena autonomia tra le parti. Conseguentemente, second l’Amministrazione finanziaria, in tale circostanza, il termine di un anno decorrente dall'effettuazione dell'operazione contemplati dall’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell'emissione di una nota di variazione in diminuzione «in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» ¬ è ormai spirato per circostanze non imputabili alla colpevole inerzia delle parti. 

Pertanto, pur non essendo più possibile emettere il documento di cui trattasi, risultando così preclusa la possibilità per il Comune di scomputare la maggiore imposta versata dalle liquidazioni IVA dei mesi successivi, resta comunque ferma la possibilità di presentare domanda di rimborso ai sensi dell'art. 30-¬ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.