Economia aziendale

I chiarimenti riguardanti il Principio Contabile OIC 34


L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha fornito specifici chiarimenti sull’applicazione di alcuni paragrafi del Principio contabile “OIC 34 - Ricavi”, prima della sua integrale adozione che riguarderà i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024.

Come è noto, l’emanato Principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il Principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, in relazione a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico. Sono esclusi dall’applicazione del Principio i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.

Operativamente, al momento della rilevazione iniziale, il redattore di bilancio deve procedere con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le “unità elementari di contabilizzazione”, trattando separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente. La “segmentazione” del contratto è necessaria poiché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare. 

Dopo aver determinato quali siano le singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse, imputando parte del prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata. Al riguardo, l’Appendice A- Guida Applicativa, parte integrante del Principio contabile OIC 34, indica il trattamento contabile di alcune specifiche transazioni che generano ricavi.

In particolare, il punto A.5 prevede che, quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.

Il punto A.6 prescrive che gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:

  • la società ha la responsabilità di fornire i beni o i servizi al cliente;
  • la società ha il “rischio di magazzino” inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
  • la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Secondo il punto A.7 la società che non agisce per conto proprio deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. In tal caso iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, individuando in tal modo il valore della commissione spettante.

In relazione ai sopra indicati punti, è stata fatta una specifica richiesta di chiarimento all’OIC sulla possibilità di applicare tali disposizioni - al fine di distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi - prima dell’esercizio 2024.

Nella sua risposta l’OIC ha precisato, in via preliminare, che il Principio non prevede l’adozione anticipata all’esercizio 2023; tuttavia, “si osserva che il tema della mancata previsione dell’applicazione anticipata fa salvi comportamenti contabili conformi ai principi attualmente vigenti che trovano conferma nelle specificazioni contenute nell’OIC 34”.

Pertanto, ai fini della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari, sulla base di quanto previsto dai Principi “OIC 15 - Crediti” e “OIC 13 - Rimanenze”, occorre rispettare la seguente regola: “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”.