Fisco

L’accertamento con adesione legittima la rivalsa della maggiore IVA


Il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa dell’IVA o della maggiore IVA accertata nei confronti del cessionario/committente anche se il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta all’Erario è stato effettuato a seguito della definizione dell’accertamento con adesione.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 481 del 22 dicembre 2023 in merito all’operatività dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, che consente l’esercizio del diritto di rivalsa dell’imposta o della maggiore imposta accertata a condizione che il fornitore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario in dipendenza dell’importo controverso. A sua volta, il cliente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

L’operatività della rivalsa è subordinata alla presenza di determinati presupposti, tra i quali la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni, la conoscibilità del cliente, la definizione dell’accertamento e l’avvenuto versamento dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi.

Nel caso considerato, l’Ufficio ha convenuto con l’istante, in sede di adesione all’invito al contraddittorio, di accertare l’omessa fatturazione alla controparte dei costi sostenuti con riferimento al ramo d’azienda conferito ad una società di nuova costituzione.

La controparte in questione è la società incorporante, la quale, a seguito di un’operazione di fusione, è subentrata, ai sensi dell’art. 2054-bis c.c., in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata (nella specie, la società di nuova costituzione), proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Come già chiarito dalla circolare n. 35/E/2013, l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 si applica anche nei casi in cui, in relazione all’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente provveda a definirlo utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario previsti dall’ordinamento, tra i quali l’istituto dell’accertamento con adesione/adesione all’invito al contraddittorio, di cui agli artt. 6 e ss. del D. Lgs. n. 218/1997.

Nel caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa può essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate, restando inteso che la procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata che rende definitivo l’accertamento.

La rivalsa trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’atto di accertamento con adesione sia stato definito in via agevolata ex art. 1, commi da 179 a 184, della L. n. 197/2022, vale a dire beneficiando delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo, ma non anche di una riduzione dell’importo dell’imposta, dovuta all’Erario per intero.

Nella risposta n. 481/2023 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istante, per esercitare progressivamente il diritto alla rivalsa dell’IVA, deve emettere, a seguito del pagamento delle singole rate, una fattura o una nota di variazione in aumento di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento emesso deve esporre l’imponibile e l’imposta, in quanto la nota di variazione di sola IVA è consentita solo in presenza di una fattura già emessa, seppur errata/incompleta, cui va fatto riferimento nel nuovo documento emesso per esercitare la rivalsa.

La nota di variazione deve essere annotata nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 solo “per memoria”, perché l’imposta recuperata a titolo di rivalsa non deve partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale.