Agevolazioni

Compensazione debiti previdenziali e contributivi con i bonus edilizi


Con la Risposta a interpello 18 dicembre 2023, n. 478, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'art. 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020).

Il quesito

Nel caso di specie, l’istante - che si occupa di (i) installazione di reti e sistemi di ingegneria, compresa la revisione e la ricostruzione, (ii) costruzione di strade e ferrovie, comprese riparazione e ricostruzioni, (iii) installazione di apparecchiature di processo, (iv) lavori speciali nei terreni (quali la perforazione nel terreno e l'installazione di fondazioni, ecc.), (v) costruzioni di strutture portanti, ecc. - rappresenta che a seguito di un accordo con la società italiana facente parte del medesimo gruppo, acquisirebbe dei crediti fiscali maturati per interventi di ristrutturazioni inclusi nel Superbonus per utilizzarli in compensazione con i contributi previdenziali dovuti per il personale specializzato che ha distaccato in Italia. 

Trattasi dei crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e interventi cd. ''minori'' quali (a) interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR, (b) interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 del D.L. 63/2013), (c) interventi antisismici (art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013, (d) interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019), ecc.

Chiede, quindi, se tale operazione è corretta ai fini fiscali.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, confermando la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta acquisiti mediante sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, con i contributi previdenziali da versare. 

L’Agenzia Entrate, inoltre fa una disamina della misura prevista dal decreto Rilancio (art. 121, comma 3, D.L. n. 34/2020) sulle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta edilizi individuati da detta disposizione.

Nello specifico, richiamando precedenti di prassi (v. Risposte a interpello nn. 435/2022, 394/2023 e 395/2023) e la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2-quater del D.L. n. 11/2023, l’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che:

  • se le somme possono essere versate tramite il modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione;
  • la compensazione di cui all’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997 può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del decreto Rilancio, nei confronti di enti impositori diversi.

In relazione al secondo punto, come esplicitato nella Circolare n. 27/E/2023, l’interpretazione fa specifico riferimento alla possibilità di estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta, tra i quali quelli derivanti da bonus edilizi.

Posto che la possibilità di effettuare il versamento dei contributi previdenziali tramite il modello F24 è espressamente prevista dall’art. 17, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 241/1997, l’Agenzia delle Entrate conclude confermando la possibilità di compensare i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.

Sul fronte dei crediti edilizi bisognerà in ogni caso tener presenti le regole contenute nell’art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020, che ammette l’utilizzo in compensazione delle somme sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali.

La somma non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Da ultimo viene ricordato che l’irregolare utilizzo dei crediti ai fini della compensazione dei debiti contributivi comporta il recupero della detrazione non spettante e l’applicazione delle sanzioni ed interessi.