Lavoro

Il contratto di solidarietà espansivo e il contributo per il datore di lavoro


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, è intervenuto in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, concernente i contratti di solidarietà espansivi*.


 *I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

  • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art.1 Legge 863/1984);
  • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art.2 Legge 863/1984).

Il quesito 

Nel caso in questione l’istante chiedeva se il contributo erogato ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DL 726/1984 (convertito in Legge n. 863/2004) in favore dei datori di lavoro che procedono ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale -in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale - potesse essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondessero assunzioni in eccedenza ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.

Il quadro normativo

La Direzione Ministeriale, dopo aver richiamato il citato art. 2, comma 1 del DL 726/1984 convertito in Legge n. 863/2004), sancisce che dalla lettura della disposizione si evince che il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione. Questa interpretazione risulta, peraltro, avallata dall’INPS, che in ordine all’erogazione del beneficio – oltre a ribadire che lo stesso debba essere subordinato al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario e dell’assunzione di nuovi lavoratori – ha inoltre chiarito che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente, i benefici potranno essere concessi soltanto quando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”. (INPS messaggio n. 7787 del 23 ottobre 1984; INPS circolare n. 1/1987).

La risposta al quesito

Alla luce della norma richiamata, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati, superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria, non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione; il contributo in questione spetta, dunque, limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.