Il trattamento fiscale dei compensi sportivi per l’anno 2023
In data 11 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 474/2023 in riferimento ad un interpello presentato da una Società Sportiva Dilettantistica in riferimento al corretto trattamento tributario dei compensi percepiti da lavoratori sportivi nel corso dell’anno 2023.
L’articolo 67, comma 1, lettera m del Tuir, inquadrava le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, erogati, tra gli altri, da “…. qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche…” e che risultasse riconosciuto dal soggetto affiliante.
L’articolo 69, comma 2 del Tuir, prevede inoltre che le somme di cui al punto precedente, non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Le somme eccedenti tale limite vengono assoggettate ad imposta sostitutiva del 23%, oltre alle addizionali regionale e comunale sino ai 20.658,28 euro eccedenti; per le ulteriori somme, si applica la tassazione ordinaria.
Come è noto, le disposizioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m, sono state parzialmente modificate per effetto dell’introduzione, a far data dal 1° luglio 2023 del Decreto L.GS. 36/2021 recante la nuova disciplina in materia di Riforma dello Sport.
Il comma 6 dell’articolo 36 del citato D.Lgs. 36/2021, dedicato al trattamento tributario in materia di lavoro sportivo, prevede che “i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.”
Trattandosi di una nuova norma, entrata in vigore in corso d’anno, si è reso necessario coordinare le due differenti discipline. In tale contesto, è intervenuto il Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. 120/2023) che ha opportunamente integrato l’articolo 51 del D.Lgs. 36/2021, relativo alle norme transitorie per l’anno 2023, con il quale viene espressamente previsto che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36,comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.
Il problema, oggetto proprio del quesito, è fondamentalmente legato alla natura del compenso sportivo, che muta dal primo al secondo periodo.
Infatti, i compensi sportivi erogati sino al 30 giugno 2023 sono stati attratti dalle disposizioni normative del Tuir, che li ha qualificato quali “redditi diversi”, mentre per quelli erogati a partire dal 1° luglio 2023, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Trattandosi pertanto di due rapporti di collaborazione differenti, ai quali competono due trattamenti tributari diversi, l’istante si chiedeva come dover gestire le somme erogate sino al 30 giugno e quelle erogate successivamente. Nel caso specifico, inoltre, i compensi erogati in entrambi i periodi hanno ecceduto i due limiti di esenzione fiscale.
La Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, che data l’importanza, costituisce per gli operatori del settore una importante indicazione ai fini di una corretta gestione nell’anno 2023 dei compensi percepiti dagli sportivi, ribadisce, in sostanza, la diversa natura dei compensi erogati nei due distinti periodi, ai quali vanno applicate per intero le due differenti discipline tributarie.
Pertanto, relativamente alle somme erogate sino al 30 giugno 2023, occorre applicare la tassazione per la quota eccedente i primi 10.000 euro; per le somme erogate a partire dal 1° luglio 2023, avendo beneficiato già dei primi 10.000 euro di franchigia, si considerano esonerate da tassazione i successivi 5.000 euro, mentre per gli ulteriori compensi si applicherà la tassazione secondo la nuova disciplina.
In realtà, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, è circoscritta al caso illustrato, ma non fornisce una indicazione per situazioni differenti, tuttavia sicuramente ricorrenti nel 2023.
Si pensi ad esempio al medesimo soggetto dell’Istanza di interpello, con la sola eccezione che, a partire dal 1° luglio, supponiamo che non abbia più percepito nulla.
Il compenso erogato sino al 30 giugno è sicuramente stato assoggettato ad un corretto trattamento tributario, sulla base della normativa previgente, quindi con esenzione sino a 10.000 euro e tassazione per la parte eccedente. Ma al termine dell’anno, lo stesso contribuente si troverà a non aver potuto beneficiare della fascia di esenzione di 15.000 euro, prevista dall’articolo 51, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021, in base al quale l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta (ossia per tutto l’anno 2023, senza distinzione alcuna tra primo e secondo periodo) non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.
Forse andrebbe chiarito che tale locuzione vada intesa esclusivamente nel caso in cui i compensi siano stati erogati nel corso di entrambi i semestri 2023, altrimenti sembrerebbe possibile per un contribuente, ricadente nel caso ipotizzato, maturare un sorta di credito di imposta ogni qual volta, nel complesso, non abbia superato nel corso dell’anno 2023 i 15.000 euro totali di compensi erogati, ma abbia nel frattempo subito una trattenuta fiscale.