Tardiva presentazione garanzia rimborso/compensazione crediti IVA: ravvedimento speciale
Con la Risposta a interpello 11 dicembre 2023, n. 475, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile sanare con ravvedimento operoso speciale la tardiva presentazione della garanzia per la richiesta di rimborso o compensazione dei crediti IVA (se non ancora contestata), presentandola tardivamente nella liquidazione IVA di gruppo e versando, oltre agli interessi, la sanzione, in misura ridotta ad 1/18.
Il quesito
Nel caso di specie, una società con sede in Germania che partecipa, in qualità di controllante, insieme a una Spa italiana (controllata) alla liquidazione IVA di gruppo, intende presentare tardivamente le obbligatorie garanzie patrimoniali (ex artt. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972) necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti IVA in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021.
Poiché sono trascorsi più di 90 giorni dal termine di presentazione delle singole dichiarazioni IVA annuali, la società provvederà a regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, e quindi attraverso la presentazione delle garanzie e il contestuale versamento della sanzione di cui all'art. 13, comma 6, D.Lgs n. 471/1997.
Pertanto la società chiede se nella specie si possa dar corso all'applicazione del c.d. ravvedimento speciale di cui all'art. 1, comma 174 e ss., della legge n. 197/2022, in relazione agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate risolve il positivamente quesito posto, confermando che in caso di tardina presentazione della garanzia per rimborso/compensazione dei crediti IVAa, la società controllante, che partecipa alla liquidazione dell’IVA di gruppo, può accedere al ravvedimento speciale.
Si ricorda che la procedura del ravvedimento speciale, prevista dall'art. 1, commo 174-178, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), consente di definire tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:
a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione);
c) definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. n. 167/1990).
Nella fattispecie esaminata, riguardante la tardiva presentazione delle garanzie patrimoniali in relazione agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, a condizione che le dichiarazioni annuali IVA relative a detti periodi d'imposta siano state validamente presentate, la società istante potrà regolarizzare la violazione (se non ancora contestata) presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione, in misura ridotta ad 1/18 della sanzione irrogabile.
Laddove, nell'attesa della risposta dell’Amministrazione finanziaria, la società abbia deciso di avvalersi, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento speciale, potrà altresì beneficiare della rateizzazione delle somme dovute. In caso contrario, il versamento della sanzione ''super ridotta'' (previa rimozione della violazione) andrà eseguito in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.
Al riguardo viene rammentato che il termine del 30 settembre 2023, previsto in origine per perfezionare le violazioni tramite l’istituto definitorio agevolato, è stato successivamente spostato al 20 dicembre 23 dall’art. 3-bis del D.L. n. 132/2023.