Adempimenti & Dichiarazioni

Ravvedimento speciale, ambito di applicazione: i chiarimenti delle entrate


Con la Risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale concernente l'ambito di applicazione dell’art. 21 del D.L. n. 34 del 2023  (c.d. Decreto Bollette), convertito dalla legge n. 56 del 2023.

La questione

Si premette che sono giunte all’Amministrazione finanziaria richieste di chiarimenti in merito all’istituto del “ravvedimento speciale” previsto dall'art. 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/2022, di cui il legislatore ha fornito interpretazione autentica con l’art. 21 del D.L. n. 34/2023.

I quesiti posti sono i seguenti:

- ambito di applicazione del ravvedimento speciale;

- criteri di individuazione delle violazioni cui si applica il ravvedimento speciale.

Nello specifico, è stato chiesto di chiarire meglio quale siano le violazioni che possono essere regolarizzate tramite il ricorso al ravvedimento speciale (pagamento delle relative sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale) e se, in particolare, detto istituto possa essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni concernenti l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti (per le quali sono irrogabili le sanzioni di cui all’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997).

Con riferimento alla indebita compensazione dei crediti, è stato, altresì, chiesto di chiarire se, per l’individuazione delle violazioni sanabili tramite l’istituto del ravvedimento speciale rilevi:

- la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui i crediti utilizzati sono stati esposti per la prima volta nel campo di riferimento;

- il momento in cui i crediti d’imposta sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.

Argomentazioni delle entrate

Con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle violazioni sanabili con il ravvedimento speciale, argomentando a tal fine  che con l’art. 1, comma 174, della Legge di bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale tramite cui sanare violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. 

La norma, inoltre, ha stabilito che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in 8 rate di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 e che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, siano dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. 

Detta regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. 

La norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 21 del D.L. n. 34/2023, in merito all’istituto del ravvedimento speciale, ha ribadito che, in generale, sono regolarizzabili tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Restano, invece, escluse dalla sanatoria le violazioni:

– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;

– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (ad esempio, alle imposte di registro e di successione).  

Sulla scorta di tale chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto altresì che:

- il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento, in forma rateizzata ovvero in un’unica soluzione, delle relative sanzioni;

- ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale e non quello in cui lo stesso è stato esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale;

- restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021;

- la dichiarazione deve risultare validamente presentata, fatta eccezione, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.