Rapporto di lavoro

I diritti dei lavoratori nel settore sportivo dilettantistico


Alla luce della riforma introdotta con il D. Lgs. n. 36/2021 il collaboratore del settore sportivo dilettantistico è divenuto a tutti gli effetti un lavoratore e questo ha comportato il riconoscimento di una serie di diritti prima assenti.

Primo fra tutti in ambito previdenziale: il lavoratore, quale collaboratore coordinato e continuativo dovrà iscriversi presso la Gestione Sperata INPS ai sensi dell’art. 2 co. 26 L. n. 335 del 1995, grazie a cui avrà diritto non solo al trattamento pensionistico (con il versamento dell’aliquota del 25%), ma con il versamento dei contributi c.d. minori (aliquota del 2,03%) gli verrà garantita la tutela relativa alla malattia, alla degenza ospedaliera, alla maternità, al congedo parentale ed infine alla disoccupazione.

Possiamo affermare come la previsione di queste tutele sia stata uno dei motori principali che ha spinto il legislatore ad applicare questa riforma: soprattutto dopo l’emergenza da COVID-19 si era evidenziato come i collaboratori del settore dilettantistico fossero, infatti, privi di questi diritti. 

Fino al 31 dicembre 2027 è stato previsto che la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 25% sarà ridotta della metà. È importante precisare come tale riduzione non equivalga a decontribuzione, ma si tratti di una sola riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati.

A differenza di quanto previsto per i c.d. contributi minori a tutela della malattia, maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera e disoccupazione, per i quali non è prevista alcuna riduzione per cui tali diritti saranno garantiti per intero.

In ambito assicurativo, per i lavoratori sportivi, a differenza dei collaboratori amministrativo-gestionali, è stata applicata esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di evitare la duplicazione degli oneri assicurativi già contenuti nella tutela obbligatoria attivata con il tesseramento. 

La norma suddetta tutela tutti i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Prevedendo l’indennizzo per lesioni corporali che producano la morte o l’invalidità permanente del tesserato entro due anni dall’infortunio nella seguente misura:

  • capitale non inferiore a 80.000 euro in caso di morte;
  • indennizzo di 800 euro a punto in caso di invalidità permanente, applicando la tabella lesioni allegata al decreto.

Da ultimo, dal punto di vista fiscale, il compenso percepito dal collaboratore sportivo ha cambiato completamente natura: si è passati da un reddito c.d. diverso ex art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR esente fino alla soglia di 10.000 euro, ad un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente assoggettato ad IRPEF secondo gli ordinari scaglioni. Il legislatore ha innalzato poi la soglia di esenzione fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (calcolato per percipiente).

Tuttavia, si resta ancora in attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate con la quale comprendere a pieno quali saranno i diritti riconosciuti al lavoratore sportivo anche in ambito fiscale, come ad esempio la previsione delle detrazioni.