Fisco

Trasferimento di carburanti per motori: sospensione nell’applicazione dell’IVA


Con la Risposta a interpello 28 novembre 2023, n. 469, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul trasferimento di carburanti per motori e l’erronea applicazione del regime IVA ordinario in luogo della sospensione d'imposta.

Il quesito

In particolare, l’istante - società non residente operante nel trading di prodotti petroliferi, registrata ai fini IVA in Italia - ha acquistato carburante da una società in Grecia e ha rivenduto il prodotto a un’altra società inglese tramite una cessione interna, che a sua volta l’ha rivenduto a una terza società. Il prodotto è stato spedito da un deposito fiscale greco a un deposito italiano. Pensando di non poter fruire del regime di sospensione di imposta previsto dalla legge art. 1, comma 939, legge n. 205/2017 (legge di Stabilità 2018), l’istante ha integrato la fattura ricevuta dalla società greca e ha emesso fattura nei confronti del successivo cessionario applicando l’IVA. In seguito, ha emesso nei confronti di quest’ultimo una nota di credito e, a seguito di istruttoria andata a buon fine, ha ricevuto il rimborso dell’IVA dall’Erario.

L’istante descrive, inoltre, una seconda operazione, analoga alla prima, realizzata, a parti invertite, tra la stessa e la cessionaria della sopra descritta vendita interna di carburante.

Considerando che a seguito di interpello presentato da una delle società coinvolte nella compravendita, l’Amministrazione finanziaria aveva confermato che trasferimento di carburanti per motori da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione IVA, l’istante chiede:

  • se per la regolarizzazione dell'acquisto intracomunitario intervenuto nei confronti della società greca da cui ha acquistato il carburante sia necessaria e sufficiente la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-bis D.P.R. n. 322/1998;
  • se possa richiedere la restituzione dell'IVA indebitamente corrisposta (art. 30-ter, comma. l, D.P.R. n. 633/1972) trattandosi di un caso di “incolpevole inerzia”.

Per quanto riguarda la regolarizzazione della seconda operazione sopra descritta, l’istante chiede inoltre se, ferma la presentazione della dichiarazione integrativa con relativi versamenti ai fini del ravvedimento operoso, si renda applicabile la non punibilità per obiettive condizioni di incertezza prevista dagli artt. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, legge n. 212/2000, e in quale modo debbano essere calcolati gli interessi dovuti.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello l'Agenzia delle Entrate, in tema di rimedi esperibili in caso di erronea applicazione del regime ordinario IVA in luogo della sospensione d'imposta con riguardo al trasferimento di carburanti per motori autotrazione, ha evidenziando che tali trasferimenti da un deposito fiscale ad un altro, in regime di accisa sospesa, rientrano sempre nel regime previsto dall'art. 1, comma 939, legge n. 205/2017, che prevede la sospensione nell'applicazione dell'IVA. Come, infatti, già ribadito dalla prassi, è principio acquisito che la cessione dei prodotti all'interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA.

Di seguito si riportano sinteticamente le risposte ai dubbi sollevati dalla società istante:

  • risposta al 1° quesito: l’Agenzia ricorda che nei casi di inversione contabile per operazioni non imponibili o con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili, la dichiarazione integrativa è necessaria, ma non è sufficiente: sono dovute, infatti, anche le rettifiche delle annotazioni effettuate in precedenza e il versamento della sanzione (da 250 a 2mila euro) prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (art. 8 D. Lgs. n. 472/1997);
  • risposta al 2° quesito: l’Agenzia ricorda che lo strumento principale per rimediare agli errori di fatturazione è la nota di variazione (nella specie in diminuzione). L’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, invocato dall’istante, è a parere dell’Agenzia norma eccezionale da applicare solo quando sussistono condizioni oggettive che impediscono di ricorrere alla nota di variazione. L’Agenzia Entrate rileva, però, che il chiarimento sulla collocazione anche all’estero dei depositi fiscali, pur in presenza dei citati principi generali sulle cessioni nell’ambito degli stessi depositi, è intervenuto solo con la Risposta a interpello n. 465/2023. Di conseguenza, fatto salvo il rilievo in fase di controlli di elementi taciuti, l'attuale impossibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione rende applicabile la disposizione di cui all'art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima;
  • risposta al 3° quesito: l’Agenzia fa presente che il richiamato chiarimento sulle vendite di carburanti con passaggio fra un deposito fiscale estero a uno nazionale, evidenzia l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della disposizione di cui all’art. l, commi 937 e seguenti, legge n. 205/2017, tale da escludere, nel caso in esame, l'applicazione delle sanzioni, in linea con quanto prospettato dall’istante, fatta salva l'emersione in sede di eventuale controllo di elementi non conosciuti;
  • risposta al 4° quesito: viene precisato che la restituzione delle somme indebitamente percepite a rimborso prevede la corresponsione dei relativi interessi che, in assenza di iniziative dell'Ufficio, possono quantificarsi nella misura del 2%, secondo quanto stabilito dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.