Riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi 104: chiarimenti INPS
Con il Messaggio 22 novembre 2023, n. 4143, l’INPS fornisce indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (art. 33 della legge n. 104/1992).
Il Messaggio INPS n. 4143/2023
L’INPS, con il Messaggio n. 4143 del 2023, ha precisato che, fermo restando che il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Nello specifico l’INPS ricorda in premessa che il D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, attuativo della direttiva 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto novità in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili gravi di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il richiamato D.Lgs. n. 105/2022 ha, inoltre, modificato l’art. 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi di cui al comma 3 del ditto art. 33.
Con il Messaggio in narrativa l’INPS precisa poi che il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato invece l’art. 42, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 151/2001 stante il quale, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 dell’art. 42 e i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
Si specifica che la disposizione di cui all’art. 42, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 151/2001 deve essere letta congiuntamente a quella di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (come risultante dalla modifica del D.Lgs. n. 105/2022) che, per i relativi permessi, ha eliminato il ditto principio del “referente unico dell’assistenza”.
Dato che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere lo stesso disabile grave, è possibile, invece, autorizzare sia la fruizione del congedo straordinariosia la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza al medesimo soggetto con disabilità grave, in via alternativa e purché non negli stessi giorni.
Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona con grave disabilità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, si potranno autorizzare domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile o prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la medesima persona gravemente disabile.
Tali benefici, si ricorda, non possono essere fruiti nelle stesse giornate, atteso che, essendo istituti rispondenti alle stesse finalità di assistenza al disabile grave, devono intendersi alternativi tra loro.
Da ultimo viene precisato dall’INPS che le Strutture territoriali, tenendo conto dei suesposti chiarimenti, dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite in relazione ai rapporti non esauriti (per tali intendendosi quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato né prescrizione del diritto).