Scambio di informazioni settori e-commerce: il termine per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è fissato per il 31 gennaio 2024
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 32/2023 viene recepita in Italia la Direttiva Europea (Dac7) n° 514 del 2021 relativa allo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque reso operativo l'adempimento tramite la pubblicazione del Provvedimento n° 406671/2023 del 21 novembre 2023, avente proprio ad oggetto le Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma.
Quali le scadenze?
- entro il prossimo 31 gennaio 2024 tutti i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia ed alcune, secondo condizioni, piattaforme straniere non Ue (vedi soggetti obbligati ed esonerati nell'art. 2 del Decreto Legislativo 32/2023) dovranno comunicare i dati relativi alle proprie vendite on line realizzati tramite siti ed app relative all'anno 2023;
- entro il prossimo 29 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili le informazioni recepite alle competenti autorità degli altri paesi Ue (sulla base dello Stato di residenza del venditore).
Gli FPO (gestori stranieri non UE) che non siano già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dovranno richiederle online, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, selezionando il valore DAC7 e compilando un modulo disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
Attenzione che i soggetti esonerati dall'invio dei dati sono comunque tenuti ad inviare la "comunicazione di assenza di dati da comunicare".
Quali dati comunicare secondo la Direttiva?
- e-commerce;
- affitto di beni immobili;
- offerta di servizi personali;
- noleggio mezzi di trasporto
Non rientrano nell'obbligo di comunicazione i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero ed i dati relativi ai piccoli inserzionisti (il comunicato stampa specifica che si tratta di "venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno").
In sintesi, il Provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, definisce:
- i Gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione ed esonerati;
- i Gestori di piattaforma esclusi;
- gli obblighi degli FPO;
- l'obbligo di comunicazione;
- i termini per la comunicazione;
- le modalità di comunicazione;
- le ricevute;
- lo scambio di informazioni;
- l'individuazione degli uffici competenti a effettuare i controlli