Fisco

Cessioni di carburanti in depositi fiscali e regime iva applicabile


Con la Risposta a interpello 21 novembre 2023, n. 465, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all'applicabilità della sospensione IVA alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge n. 205/2017, ossia relativa all'immissione in consumo di carburanti.

 

Il quesito

Nel caso di specie, l’istante è una società stabilita in uno Stato estero operante nel settore della distribuzione all'ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, non ha una stabile organizzazione in Italia, ma ha nominato un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (la partita IVA italiana è inclusa nell'archivio VIES).

La società intende acquistare e vendere benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, realizzando cessioni a catena a quattro parti con i seguenti soggetti:

i) una raffineria europea stabilita in uno Stato Membro diverso dell'Italia;

ii) una società estera che opera nel settore della distribuzione all'ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, registrata ai fini IVA in Italia con partita IVA inclusa nell'archivio VIES;

iii) una società stabilita in uno stato europeo che opera nel settore della distribuzione all'ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, registrata ai fini IVA in Italia con partita IVA inclusa nell'archivio VIES (in alternativa, tale società può anche essere un soggetto passivo stabilito in Italia).

La società istante precisa inoltre di non rientrare nei casi di esonero prospettati dall'art. 1, commi 940 e 941,  della legge n. 205/2017.

Pertanto l’istante chiede se gli acquisti e le cessioni che la stessa intende effettuare siano non soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 937 a 941, legge n. 205/2017.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate risolve il quesito relativo  all’applicabilità alle c.d. “cessioni a catena” delle disposizioni relative all’estrazione dei carburanti dal deposito fiscale, prevista dall’art. 1, commi 937-941, della legge n. 205/2017.

Al riguardo si rammenta che la specifica disciplina riguarda benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati con apposito decreto ministeriale (v. D.M. 13 febbraio 2018).

Secondo tale disciplina:

- l’immissione in consumo o l’estrazione dai depositi in commento è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione;

- il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti;

- la base imponibile IVA, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione (o dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata in deposito) ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle prestazioni di servizi intervenute durante la giacenza.

Con la risposta all’interpello in trattazione, l’Agenzia Entrate si sofferma quindi sull’applicabilità dell’art. 1, comma 939, della legge n. 205/2017, ossia della possibilità di effettuare senza assolvimento dell’IVA le cessioni durante la custodia nei depositi fiscali di carburante, confermando che la detta disposizione torna applicabile a prescindere dal fatto che le cessioni possano coinvolgere più di due soggetti.

Per quanto riguarda i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio è quella di “allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa”. Pertanto, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 18/E/2019, il trasferimento di carburanti per autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale (in regime di accisa sospesa) rientra sempre nel regime di sospensione IVA di cui all’art. 1, comma 939, della legge n. 205/2019. Non rileva che uno dei depositi fiscali sia in un altro Stato membro UE.

Per queste ragioni la disciplina prescinde dalla circostanza che le cessioni in esame possano coinvolgere più di due parti e, inoltre, dal fatto che nell’ambito dell’operazione di cessione di carburanti, uno dei depositi fiscali coinvolto sia ubicato in un altro Stato membro UE.