Diritto

Impianti di videosorveglianza in azienda. Senza dipendenti l'autorizzazione preventiva non serve


Cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione una sentenza, con cui i giudici di Messina avevano multato un’impresa per aver installato un impianto di videsorveglianza, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
L’impresa, infatti, era stata multata per aver violato gli articoli 4 e 38 della legge n. 300 del 1970, condotta penalmente sanzionata ancora oggi anche nel Codice Privacy, dall'art. 171 del d.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, in quanto la titolare, a parere dei giudici di merito, aveva installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza sul luogo di lavoro senza aver richiesto l’autorizzazione delle rappresentanze sindacali, né l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.Secondo tali disposizioni e in base all’interpretazione delle norme da parte della giurisprudenza, unica eccezione nell’installazione delle videocamere in azienda, che non necessita di essere autorizzata preventivamente, è il fatto che sussista la finalità di tutela del patrimonio aziendale e che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (così Sez. 3, n. 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kang, Rv. 280542-01).

Nel suo ricorso avverso la decisione sanzionatoria dei giudici di merito, l’imprenditrice lamentava la lacunosità delle argomentazioni addotte nella sentenza. In particolare, secondo la difesa dell’azienda, la decisione del Tribunale, si sarebbe limitata a dare atto che, nei locali aziendali, erano stati installati un monitor e cinque telecamere, sebbene in difetto di espressa autorizzazione.
La pronuncia, però, non precisava né se nell'esercizio commerciale gestito dall'imputata prestassero servizio dei lavoratori subordinati di questa, né, in ogni caso, se l'impianto di videosorveglianza implicasse un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di mantenerlo "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

Gli ermellini hanno, dunque, accolto le rimostranze dell’imputata, cassando la sentenza e rinviandola ad un diverso giudice di merito, il quale per accertare che sussista, nel caso di specie, il reato di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970, e 171 d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018, sarà tenuto a verificare se in azienda  prestassero servizio lavoratori subordinati, e, in caso affermativo, se l'impianto di videosorveglianza ivi posizionato implicasse un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di utilizzarlo esclusivamente per permettere l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

Se, dunque, in azienda non prestano servizio lavoratori subordinati è pertanto lecito installare un impianto di videosorveglianza, senza la preventiva autorizzazione degli enti (Ispettorato del lavoro o accordo con le rappresentanze sindacali) richiesta dalla disciplina normativa e, qualora si venisse multati, salvo non sussistano nel caso specifico altre situazioni particolari, vi saranno buone possibilità di vittoria in giudizio.