Trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid–19: si applica la ritenuta d'acconto?
Un Ente bilaterale ha presentato la seguente istanza di interpello:
"L'Ente Bilaterale istante (di seguito anche l'Istante) rappresenta che tra le funzioni svolte rientra lo sviluppo delle pratiche di welfare aziendale, perseguito attraverso l'erogazione di prestazioni finalizzate a favorire il benessere dei lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di "aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti». In particolare, il ''Regolamento prestazioni di welfare territoriale 2023 per i lavoratori'' (di seguito il Regolamento) dell'Ente Bilaterale prevede che le prestazioniverranno erogate dallo stesso nel periodo 2023 in favore dei lavoratori iscritti".
Tra i presupposti necessari affinché il lavoratore possa fruire delle prestazioni di welfare vi è il regolare versamento dei contributi all'Ente Bilaterale. Il particolare, l'articolo 23 del CCNL prevede che «il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore». Le domande inoltrate dai lavoratori iscritti per richiedere le prestazioni oggetto del Regolamento verranno accolte, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, seguendo il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione. Ciò premesso, l'Istante intende erogare: un ''Contributo per malattia di lunga durata''; un ''Bonus straordinario Covid19''. Per quanto concerne il contributo per malattia di lunga durata, l'articolo 11 del Regolamento, prevede che «Per contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è riconosciuto, ai lavoratori, un contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000,00; il contributo sarà erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato dall'Ente Bilaterale in accordo con il Consiglio Direttivo. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse stanziate, ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia». Per quanto concerne il ''Bonus straordinario Covid19'', l'articolo 12 del Regolamento, prevede che «Per contrastare gli effetti negativi generati dall'emergenza Covid19, è riconosciuto, ai lavoratori, un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; il bonus sarà erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato dall'Ente Bilaterale in accordo con il Consiglio Direttivo. Le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria determinata dall'ordine cronologico del loro ricevimento. In ragione del carattere limitato delle risorse stanziate ai fini del bonus straordinario, ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori aventi diritto al bonus con figli a carico. In ulteriore subordine e in via prettamente residuale, a parità di punteggio tra lavoratori aventi diritto e con figli a carico, verrà assegnato un punteggio più alto ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».
l'Istante rappresenta che il citato bonus «non svolge una funzione di sostegno di una particolare situazione di incapienza reddituale, bensì intende alleviare gli effetti negativi che, a seguito della pandemia da Covid19, si sono riverberati sugli iscritti all'Ente (...). La crisi pandemica causata dal Covid19 ha generato un complessivo stravolgimento delle abitudini quotidiane e prescritto una nuova impostazione del rapporto tra sfera lavorativa e sfera privata. L'intera popolazione è stata sottoposta a forti pressioni, sanitarie, sociali, psicologiche, le cui ripercussioni sono ad oggi evidenti».
L'Istante evidenzia che gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Sebbene la mera manifestazione degli effetti negativi menzionati sia limitata al periodo di vigenza dello stato di emergenza, ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere per l'Istante di adempiere ai fini assistenziali dallo stesso perseguiti".
Alla luce di quanto sopra espresso deve quindi l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta applicare per il “Contributo per malattia di lunga durata” e per il “Bonus straordinario COVID19” la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73?
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta 462/2023, ha chiarito che per il caso in esame i bonus ed i contributi sono corrisposti una tantum ed in misura fissa e per gli stessi non trova applicazione la ritenuta d'acconto ex art. 23 DPR 600/73 (tali bonus non rientrano nelle categorie previste dall'art. 6 del TUIR: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi)
Quali i documenti di prassi citati dalla stessa Agenzia delle Entrate?
- risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E;
- risposta n. 24/2018;
- risposta n. 395/2020;
- circolare 13 maggio 2011, n. 20/E