Redditi da lavoro autonomo per soggetti in pensione: dichiarazione entro il 30 novembre
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 503/1992 i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2022, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a presentare entro il 30 novembre 2023 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno di imposta 2022.
Risultano esclusi da suddetto obbligo:
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive alla medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Coloro che, dunque, non si ritrovano nelle situazioni richiamate sono obbligati ad effettuare la comunicazione.
Non sono altresì oggetto di cumulo:
- i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti da soggetti titolari di pensioni di invalidità purché da tali redditi ne derivi un importo non superiore al trattamento minimo del FPLD del corrispondente anno (per il 2022 euro 6.829,94);
- i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private;
- le indennità e i gettoni presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- i redditi percepiti dai pensionati che svolgono funzione di giudice tributario;
- le remunerazioni percepite dai sacerdoti.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; quello di impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
La dichiarazione dovrà essere presentata sul sito dell’INPS nella sezione “Dichiarazione Reddituale – RED semplificato”, scegliendo la Campagna di riferimento 2023.
In caso di omesso invio è prevista una sanzione pecuniaria pari all’importo della pensione percepita cui si riferisce la dichiarazione medesima: tale somma sarà prelevata direttamente dall’Ente.
Sulla base della dichiarazione dei redditi verranno operate delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi di lavoro autonomo; queste trattenute saranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti per l’anno di imposta 2023.
Sono tenuti ad effettuare la dichiarazione reddituale a preventivo anche coloro per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non sia variata rispetto a quella dell’anno precedente.
I redditi conseguiti non dovranno essere indicati come un unico importo, ma per ogni tipologia di reddito dovranno essere indicati i periodi di lavoro effettuati, in ordine cronologico.
In caso di assenza dei redditi dovrà essere indicato in corrispondenza dell’importo uno zero.