Rapporto di lavoro

Indennità NASpI e DIS-COLL: compatibilità con le prestazioni occasionali in agricoltura


L’Inps, con circ. n. 89 del 2023 fornisce istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolte in corso di fruizione delle predette indennità di disoccupazione.  

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 343, ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). In particolare, prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.  

In particolare, la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, l’Inps, con la circ. n. 89 del 2023, stabilisce che il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge di Bilancio 2023, in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.