Bonus carburante: i chiarimenti dell’Inps
Con il messaggio numero 3884 del 6 novembre scorso, l’INPS espone delle specifiche inerenti al regime contributivo dei fringe benefit, in particolar modo per ciò che attiene ai fini contributivi del c.d. bonus carburante e alle modalità operative nelle eventuali operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro.
Il bonus carburante, buoni fino a 200 euro, che i datori di lavoro possono decidere di riconoscere ai propri dipendenti, è fiscalmente esente ma resta esente anche sotto l’aspetto contributivo solo se non superiore ai limi ti massimi di importo fissati per la generalità dei fringe benefit.
Come riportato dal messaggio in esame infatti se il bonus eccede la soglia di 3.000 euro o 258,23 euro è assoggettato a contribuzione previdenziale; se invece viene confluito nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta escluso dalla base imponibile ai fini contributivi.
I flussi Uniemens con i quali i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione si distinguono in:
- con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
- nella denuncia di competenza dicembre 2023 utilizzando la sezione “VarRetributive”, e indicando FRIBEN o FRBDIM, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
Per ciò che attiene invece alla sezione “Posagri” del sistema Uniemens non sono previste operazioni di conguaglio per fine anno; se i fringe benefit supereranno i limiti di legge, i soggetti interessati porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro o superiore a 258,23 euro.
Mentre se nel corso del 2023 il valore dei beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti previsti, attraverso la “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole” i datori di lavoro potranno provvedere al recupero della contribuzione versata entro il 31 maggio 2024.