Fisco

Guida "Nautica & fisco": le principali novità introdotte dal nuovo redditometro e dal Decreto del Fare


L’Agenzia delle Entrate pubblica la IV edizione della Guida “Nautica & fisco” nata dalla reciproca collaborazone con Confindustria nautica (Ucina) con lo scopo preciso di fornire un utile strumento di consultazione nel complesso mondo della fiscalità relativo al comparto nautico. Rispetto alla precedente edizione, la Guida è rimasta immutata nel suo impianto ma è stata ampiamente innovata nei contenuti contemplando significativi aggiornamenti, riferiti specificatamente a:

  1. il nuovo redditometro con il quale è stata superata la vecchia impostazione che considerava solo pochi beni come indicatori di ricchezza e, tra i natanti, penalizzava sia gli amanti del mare sia le imprese la cui attività gravita nel settore nautico. Con il redditometro attuale, tutte le spese sono uguali e, pertanto, vengono considerate allo stesso modo ai fini dell'accertamento

  2. la tassa di possesso sulle imbarcazioni, recentemente rivista al ribasso dal “Decreto del Fare”, per il rilancio dell’industria e del turismo nautico e  le novità sulla tassazione di favore concessa al proprietario del natante in caso di “noleggio occasionale”

  3. le rilevanti modifiche apportate dal legislatore alla territorialità IVA

Possesso di unità da diporto ai fini del redditest, redditometro e spesometro

Con il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 è stata data piena attuazione al nuovo redditometro: la novità più significativa riguarda il fatto che la ricostruzione del reddito è basata su spese e dati certi presenti in Anagrafe tributaria, riducendo così al minimo il ricorso alle presunzioni.

Tra le macro categorie di spese  vi è quella relativa ai trasporti e, in particolare, alle spese connesse al mantenimento delle unità da diporto, di cui il contribuente risulta avere la disponibilità nel corso dell’anno, sia che siano detenute in proprietà, sia con contratto di leasing o di noleggio.

Nella Guida si legge che in relazione all'accertamento sintetico le imbarcazioni rilevano innanzitutto per le spese connesse al loro mantenimento ad uso privato, ma anche in caso di noleggio o locazione da parte di una persona fisica; per le unità da diporto possedute in leasing rilevano quali spese certe i canoni pagati nell’anno, comunicati dagli operatori del settore, relativi ai contratti nei quali il contribuente risulta essere “cliente” ovvero “beneficiario” qualora il “cliente” è una persona non fisica.

Tassa di possesso imbarcazioni e tassazione in caso di noleggio occasionale - Decreto del Fare

Tassa di possesso sulle imbarcazioni - Il semplice possesso di navi ed imbarcazioni da diporto con scafo eccedente una determinata lunghezza comporta il pagamento della nuova tassa sulle unità da diporto. L'articolo 23, comma 2, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, ha ridotto il campo di applicazione comportando, così, l'eliminazione della tassa per le unità da diporto sino a 14 metri di lunghezza.

Per le imbarcazioni che superano tale soglia e fino a 20 metri la tassa è ridotta nelle seguenti misure:

  • per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri € 870;
  • per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri € 1.300.

Per le unità con scafo di lunghezza superiore a 20 metri la tassa rimane immutata:

  • per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri € 4.400;
  • per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri € 7.800;
  • per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri € 12.500;
  • per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri € 16.000;
  • per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri € 21.500;
  • per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 m € 25.000.

La tassa si applica soltanto ai soggetti residenti nel territorio dello Stato e l’esistenza del presupposto per il pagamento della tassa deve essere determinata con riferimento al periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 aprile dell’anno successivo.  

Il versamento deve avvenire con modello F24 entro il 31 maggio dello stesso anno. Qualora il presupposto si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento dovrà essere eseguito entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

Poiché la tassa colpisce il possesso, o detenzione a qualunque titolo, di unità da diporto con scafo di lunghezza oltre i 14 metri, essa è dovuta non solo dai proprietari ma anche dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio e dagli utilizzatori al titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa. 

Quando l’imposta è dovuta dall’utilizzatore in caso di locazione, anche finanziaria o noleggio, la misura della tassa deve essere rapportata ai giorni di effettivo utilizzo. In tale ipotesi la tassa deve essere versata il giorno antecedente la data di inizio di durata del contratto, sempre che questa sia inferiore all’anno. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento della tassa si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

Noleggio occasionale - Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico è stato consentito che il titolare - persona fisica o società, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di leasing - di imbarcazioni e navi da diporto possa effettuare, in forma occasionale, attività di  noleggio. Il noleggio occasionale, per essere tale, non deve eccedere i 42 giorni nel corso dell’anno.

Qualora tale condizione venga rispettata, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale possono essere assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%; in tal caso non è ammessa alcuna detrazione o deduzione dei costi e delle spese sostenute in relazione all’attività di noleggio. 

Presupposto territoriale ai fini IVA - Il presupposto territoriale per l’applicazione dell’IVA è costituito dal fatto che una determinata operazione, cessione di beni o prestazione di servizi, sia da considerare effettuata nel territorio dello Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di unità da diporto non a breve termine, devono considerarsi effettuate nel territorio dello Stato qualora:

  • l’unità sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
  • la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti;
  • la prestazione sia utilizzata nel territorio della Unione Europea.

Sono da considerarsi effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto che siano utilizzate nel medesimo territorio dello Stato, qualora l’imbarcazione sia messa a disposizione in uno Stato non comunitario e il prestatore sia stabilito in quello stesso Stato.