IVA di gruppo con credito non trasferibile in caso di fusione per incorporazione
La società incorporante può continuare a partecipare alla procedura dell’IVA di gruppo gestita dalla propria controllante, senza soluzione di continuità, anche successivamente alla data di efficacia dell’atto di fusione, ma il credito IVA maturato dalla società incorporata, esterna alla procedura, non può essere trasferito al gruppo, restando nella disponibilità esclusiva dell’incorporante.
è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 445 del 9 ottobre 2023 in merito alla possibilità, per la società controllata, di continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato società esterne alla suddetta procedura, di cui l’istante detiene il controllo (diretto e indiretto) da meno di un anno.
L’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione dell’IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente.
Tale specifica limitazione – introdotta dall’art. 1, comma 63, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) al fine di contenere un uso distorto dello strumento dell’IVA di gruppo, consistente nell’acquisizione del controllo di soggetti in forte posizione creditoria al mero fine di utilizzare le eccedenze detraibili degli stessi in compensazione delle eccedenze debitorie del soggetto acquirente e delle società dallo stesso controllate – implica che detta eccedenza resti definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che la può compensare orizzontalmente ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997, ovvero chiederla a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura dell’IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, e può far confluire nella propria liquidazione periodica - e, quindi, trasferire alla procedura - solo il debito/credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese/trimestre in corso alla data in cui ha effetto, ai fini IVA, l’incorporazione. Restano, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell’incorporazione delle due società.
Tale chiarimento si pone in continuità rispetto alle indicazioni già fornite dalla prassi amministrativa.
In particolare, nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che vi partecipa, la risoluzione n. 92/E/2010 ha precisato che il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non può confluire nell’IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso.
Allo stesso modo, non può confluire nell’IVA di gruppo il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione, anche in virtù del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell’incorporata, assunti nella stessa configurazione che avevano in capo a quest’ultima, con la conseguenza che la mancata partecipazione dell’incorporata alla procedura sin dall’inizio dell’anno comporta l’intrasmissibilità dell’eccedenza di credito IVA ante fusione al gruppo stesso, nonostante l’intervento dell’operazione straordinaria.
In linea con questo orientamento anche la risoluzione n. 78/E/2011, secondo cui la società incorporante può far confluire nella propria liquidazione - e, quindi, trasferire al gruppo - solo il debito/credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese/trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall’incorporante.