Registro dei titolari effettivi e comunicazione dei dati. In Gazzetta il decreto di avvio
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che rende operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi.
Entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto (dal 9 ottobre 2023, dunque), società di capitali, enti dotati di personalità giuridica e trust dovranno trasmettere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva al relativo Registro.
Il Decreto del MIMIT è stato emanato ai sensi dell’articolo 3 comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, ai fini dell’attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Il suddetto decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, detta le disposizioni attuative relative al Registro dei titolari effettivi previsto dall’art. 21 comma 5 del D.lgs 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio).
Si rammenta che il Registro dei titolari effettivi è stato istituito con l’intento di contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo ed è finalizzato a favorire la trasparenza nella titolarità delle entità giuridiche.
Grazie al Registro, le informazioni riferite ai titolari effettivi delle società di capitali e degli enti dotati di personalità giuridica, compresi i trust, sono rese accessibili ai soggetti sottoposti agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Soggetti Obbligati) secondo quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio (art. 3).
Tra coloro che possono accedere alle informazioni contenute nel Registro, si ricordando gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, SIM, imprese di assicurazione, professionisti, operatori non finanziari e gli altri soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela.
Il Registro potrà essere altresì consultato dalle autorità titolari di specifiche funzioni (come il MEF, l’autorità di Vigilanza, la direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza, l’autorità giudiziaria); salvo una giustificata ed eccezionale opposizione da parte dei titolari delle informazioni, il Registro è comunque consultabile anche dal pubblico.
Le informazioni e i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi sono interconnesse con quanto contenuto nei registri degli altri stati membri per agevolare lo scambio di informazioni a livello europeo, sempre ai fini del contrasto al riciclaggio, al terrorismo e all’evasione fiscale.
Chi è il titolare effettivo
La definizione di Titolare Effettivo è contenuta nel D. lgs. Antiriciclaggio (art. 1, comma 2) lett. pp) D. lgs. N. 231/2007 e succ. modif.) che lo individua come la persona fisica, o le persone fisiche diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.
Sostanzialmente, si tratta della persona fisica o delle persone fisiche che si trova/no dietro la persona giuridica.
L’articolo 20 del Decreto AML detta precisi i criteri per individuare il titolare effettivo di clienti diversi da persone fisiche. Secondo tale disposizione, dunque, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
L’articolo 21 del Decreto Antiriciclaggio prevede che le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ((...)). L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.
Il Registro dei titolari effettivi si compone di due sezioni:
- la sezione autonoma in cui confluiscono i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (art. 1, comma 2 lett. l) Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 55); e
- la sezione speciale destinata a raccogliere le informazioni e i dati relativi alla titolarità effettiva dei trust che producono effetti rilevanti a fini fiscali o istituti giuridici affini (art. 1, comma 2 lett. m) DM).
L’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 55/2022 contiene le informazioni e i dati che dovranno essere trasmessi al Registro.
Secondo quanto prescritto dall’articolo 3 comma 5 del suddetto Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, le comunicazioni, sia alla sezione autonoma che speciale del Registro potranno essere effettuate mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa di cui al decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009.