Fisco

Violazione dei corrispettivi - le regole per il ravvedimento speciale


Operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita IVA. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 352652/2023.

 

Premessa

Si premette che il D.L. n. 131 del 2023 (c.d. Decreto Energia ), pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023, in vigore dal 30 settembre 2023, prevede tra le altre misure, una sanatoria speciale sui corrispettivi dei piccoli esercizi in crisi, così come definiti dal comunicato dello stesso esecutivo.

Con la pubblicazione del relativo Provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652 dell’Agenzia delle Entrate, si rende operativa la misura.

Tale Provvedimento detta le regole per le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

Il ravvedimento speciale per le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi

Il Decreto Energia prevede una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

Il testo dell’art. 4 (rubricato “Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi”), dispone che I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del  D.L.gs. n. 471 del 1997, possono rimuovere, mediante il ravvedimento operoso di cui all’art.  13 del D.Lgs. n. 472/1997, le predette violazioni anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Resta fermo che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Le violazioni comprese nella sanatoria sono:

- mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici oppure memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;

- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;

- omessa annotazione sul registro d’emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali.

La regolarizzazione in argomento consente:

-- di utilizzare il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata;

-- di escludere la sanzione accessoria prevista (art. 12, comma 2 del D.Lgs. 471/1997) dove si prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese quando nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale.

La definizione si perfeziona effettuando il versamento di imposte, interessi e sanzioni entro il 15 dicembre 2023 nonché procedendo con l’eventuale integrazione/correzione delle dichiarazioni già presentate.

Le sanzioni edittali sono riducibili secondo le regole generali del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del termine di versamento.