Anomalie tra corrispettivi e scontrini: l’AdE invia le comunicazioni
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento Prot. n. 352652/2023, ha informato che trasmetterà comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
Nello specifico, il Provvedimento in oggetto da attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con il fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico trasmessi telematicamente
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente
Come regolarizzare le anomalie
Il contribuente, anche mediante gli intermediari abilitati, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti a mezzo PEC.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi tramite l'istituto del ravvedimento operoso, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023.
Restano invece escluse dall’agevolazione le violazioni per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.