SUPERBONUS – errore nella comunicazione di cessione del credito
Con la Risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 440, l’Agenzia delle Entrate analizza le azioni da intraprendere nel caso di errata determinazione e comunicazione del crediti da Superbonus (art. 121 D.L. n. 34/2020) oggetto di successiva cessione, con credito già utilizzato dal cessionario.
L’interpello
Nel caso di specie, l’istante riferisce di aver commissionato la realizzazione, sull'immobile di cui è proprietaria, di alcuni interventi che conferiscono il diritto a beneficiare della detrazione
fiscale del 110% (Superbonus).
In particolare, l’istante, dopo aver provveduto alla cessione del credito di un SAL relativo a un importo superiore al 30% delle spese agevolabili, a chiusura dei lavori ha evidenziato errori in relazione alle somme indicate nelle comunicazioni.
A tal fine l’istante evidenzia che per poter ''sanare'' l'errore commesso risultano inapplicabili alla fattispecie prospettata le indicazioni fornite nella Circolare n. 33/E/2022, in quanto le illustrate operazioni di cessione a seguito di esame da parte di una società di revisione si sono ormai concluse da tempo con l'erogazione dei crediti e la validazione finale.
La Banca cessionaria si trova, quindi, nell'impossibilità di annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, di conseguenza, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione.
Pertanto, l'istante, intenzionato a ''regolarizzare'' l'errore commesso, chiede chiarimenti circa le modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame l’Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che, in assenza di concorso nella violazione, spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell'agevolazione, riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, anche in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario per sapere se i crediti ceduti siao stati effettivamente utilizzati in compensazione. Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente, avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito, deve farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario sia all'Agenzia delle Entrate la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto.
Le parti, in particolare, una volta effettuato l’annullamento dell'accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio di nuova comunicazione corretta, possono poi regolarizzare tra loro le poste a debito che di conseguenza emergeranno.
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene il contribuente affermi che il credito in parte indebito non sia stato ancora compensato, fa sapere di non poter correggere, con le modalità illustrate, l'errore commesso, in ragione del rifiuto manifestato dalla cessionaria all'annullamento dell'accettazione.
In tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria (estranea al rapporto di natura privatistica tra le parti), non può intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni, in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.
Ciò nonostante, resta garantita la possibilità di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di precostituire il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario.
In tale circostanza, è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento. In caso contrario, per rimuovere la violazione, occorre versare anche gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, seppure in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.
Pertanto, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, sarà interesse dell'istante recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del credito in questione da parte del cessionario alla data del riversamento, da effettuare mediante l'utilizzo del modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario” colonna “importi a debito versati”.