Centro Elaborazione dati e welfare contrattuale
L’accordo di rinnovo 9 marzo 2022, che si applica ai lavoratori del Settore Centro Elaborazioni dati prevede a settembre l§erogayione del welfare contrattuale
Minimi retributivi
L’accordo di rinnovo 9 marzo 2022 disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
- Centri elaborazione dati contabili;
- Centri elaborazione cedolini paghe;
- Centri elaborazione data entry;
- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
- Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
- Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;
- Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);
- Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call-Center);
- altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie
A decorrere dal 1° aprile 2012, il CCNL si applica:
a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, legge n. 183/2011
b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi
A decorrere dal 1° gennaio 2019, il CCNL si applica altresì ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel mercato delle:
- Tecnologie dell'informazione,
- Telecomunicazioni,
- Informatica,
- Internet,
- Sicurezza Elettronica,
- Imprese esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software,
- Progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi,
- Consulenza e formazione;
- Domotica;
- Automazione di edifici,
- Robotica,
- Intrattenimento audiovisivo multimediale;
- Imprese esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le attività sopra elencate,
- Imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo.
L’accordo in esame prevede che, a decorrere dall’anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di:
- € 150 per l’anno 2022
- € 150 per l’anno 2023
- € 150 per l’anno 2024
da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
I valori indicati sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.