Economia

Regime di esenzione iva esteso per le attività sportive dilettantistiche


Con la pubblicazione in G.U. della Legge 112/2023, di conversione del Dl 75/2023, vengono definite le nuove disposizioni normative in materia di trattamento iva delle prestazioni rese dagli enti sportivi dilettantistici.

In particolare, l’articolo 36-bis prevede che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, inclusi quelli didattici e formativi, rese nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. 

Di fatto ciò significa che la stragrande maggioranza delle attività tipicamente istituzionali che caratterizzano un ente sportivo rientreranno nel regime di esenzione iva.

L’emendamento così approvato permette innanzi tutto di estendere il regime di esenzione iva anche alle attività didattiche e formative, andando così a risolvere un problema di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

Le attività didattiche infatti, secondo un orientamento ormai diffuso dell’Agenzia delle Entrate, possono godere del regime di esenzione solo se rese da parte di istituti scolastici riconosciuti, così come le attività formative vengono ricomprese nel regime di esenzione solo se forniscono competenze professionali. Tale problematico d’ora in avanti non sussisterà più.

Ma l’altra importante questione che la novella norma risolve è relativa alle disposizioni contenute nel Dl 146/2021, le quali, pur prevedendo l’applicazione del regime di esenzione iva ai corrispettivi specifici versati dai soci, dagli associati e dai tesserati in sostituzione dell’esclusione di cui all’articolo 4 del DPR 633/1972, non ricomprende tra i soggetti destinatari anche le società sportive dilettantistiche, ma solo le asd.

Il comma 1 dell’articolo 36-bis, sovrapponendosi al contenuto normativo del D.Lgs. 146/2021 (anche se alcuni ravvisano la probabile mancanza di coordinamento tra le due norme) fa invece esplicito riferimento all’articolo 6 del D.Lgs. 36/2021, andando così automaticamente ad estendere l’ambito di applicazione a tutti i soggetti che possono svolgere attività sportiva dilettantistica, a partire dal 1° luglio 2024.