Auto aziendali elettriche. Trattamento fiscale del fringe benefit
Con la Risposta a interpello 25 agosto 2023, n. 421, l’Agenzia Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro circa la possibilità di rimborso delle spese connesse alla ricarica delle auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
L’interpello
Nella fattispecie in oggetto, la società istante, che dispone di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del ”fringe benefit” in busta paga, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di sapere se i rimborsi delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica di tali auto effettuata presso l’abitazione dei dipendenti e i rimborsi delle spese di installazione e di manutenzione ordinarie delle wallbox necessarie per la carica debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se possano essere ricondotti nella categoria di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Soluzione delle Entrate
Si ricorda in premessa che l’art. 51, comma 1, del TUIR sancisce il principio di “onnicomprensività”, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La stessa norma individua, tuttavia, specifiche deroghe a tale principio, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
In particolare, il comma 4, lett. a), definisce il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali è previsto, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro” valore normale”, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha modificato detta lett. a) al fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, confermando la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppure graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica degli stessi.
In passato (v. Circolare n. 326/1997), l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.
Nello stesso documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Pertanto, nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’installazione delle colonnine di ricarica e contatore a defalco, effettuata presso l’abitazione del dipendente, rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda, invece, il consumo di energia, le Entrate chiariscono che lo stesso non rientra tra i fringe benefit ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che rileva alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa.
In conclusione, quindi, anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.