Fisco

Diritti doganali: le modalità di computo degli interessi per il pagamento differito


L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, in data 15 ottobre 2013, la nota n.115837 con cui ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo degli interessi dovuti per il pagamento differito dei diritti doganali, a seguito di segnalazioni da parte degli Uffici doganali riguardanti le divergenti modalità di computo adottate.

L'Agenzia ha stabilto che gli Uffici dovranno operare secondo le seguenti procedure:

  • nel caso in cui il periodo di dilazione (computato senza tener conto dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti riguardanti la fiscalità interna ricada interamente in un semestre, dovrà applicarsi il saggio di interesse stabilito con decreto del MEF per lo stesso semestre;
  • nel caso in cui il periodo di dilazione (calcolato senza considerare i primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricada a cavallo dei due semestri, dovranno applicarsi entrambi i saggi di interesse stabiliti con appositi decreti del MEF, ognuno con riferimento ai giorni ricadenti nel rispettivo semestre.*

*I due semestri oggetto di determinazione dei saggi di interesse sono: 13 gennaio - 12 luglio e 13 luglio - 12 gennaio dell’anno successivo.


Diritti doganali: diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere, in forza di una legge, in relazione alle operazioni  doganali (dazi, IVA all’importazione, diritti di confine,  accise). Le dogane riscuotono diritti anche per altri enti, ad esempio le Autorità Portuali.


Da ricordare...

In base a quanto disposto dall’art.79 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) - gli Uffici doganali possono dare ai vari operatori la possibilità di differire per non oltre trenta giorni (a decorrere dalla data determinata ai sensi dell'art. 80 dello stesso DPR) il pagamento dei diritti doganali senza gli interessi.

Le dilazioni di pagamento concesse per periodi maggiori fino ad un massimo di novanta giorni comprensivi dei primi trenta - che possono essere accordate solamente per i diritti afferenti la fiscalità interna - comportano, invece, l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del MEF sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.