Lavoro

Benefici contributivi per cooperative e consorzi non operanti nelle zone montane o svantaggiate


L'INPS con messaggio n.15570 del 1 ottobre 2013, rileva che il DL 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto con l'art.32 co.7 ter una norma di interpretazione autentica dell’art. 9, co.5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, confermando,  in gran parte, le disposizioni già emanate dall'INPS per la concessione dei benefici contributivi previsti per le zone montane e svantaggiate a favore delle cooperative ex legge 240/1984, così come espresse dal messaggio n. 6613 del 3 marzo 2006 e poi ulteriormente chiariti dai messaggi n. 8594 del 18 maggio 2012 e n. 20771 del 17 dicembre 2012: "il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in misura ridotta è  riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi, non operanti in zone montane o svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa in zona di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa".

I principi introdotti dalla norma di interpretazione autentica

L'art. 32, co.7-ter, della legge 98/2013 introduce sostanzialmente i seguenti principi:

  • alle cooperative di trasformazione e loro consorzi, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori non classificati montani o svantaggiati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono concesse le stesse riduzioni contributive spettanti ai soci che coltivano o allevano il prodotto in zone montane o svantaggiate e successivamente conferito alle cooperative medesime;
  • la modalità di calcolo, ai fini della determinazione della misura delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative, è definita secondo il metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci e successivamente conferito e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato;
  • ai fini della formazione della percentuale di contribuzione agevolata spettante alle cooperative concorre anche il prodotto coltivato o allevato dai soci che si avvalgano di eventuali contratti agrari di natura associativa stipulati in zona di montagna o in zone svantaggiate;
  • non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della norma interpretativa

L'INPS ritiene che nessun principio innovativo sia stato introdotto in merito ai criteri di determinazione delle quantità di prodotto che danno origine alla spettanza delle agevolazioni contributive. Pertanto, ai fini della definizione quantitativa degli elementi della proporzionalità è da considerarsi pienamente operante il criterio della congruità del fabbisogno di manodopera occorrente per quella parte di attività (trasformazione, manipolazione e commercializzazione) che, mancando il vincolo associativo, sarebbe stata svolta dal socio stesso.

Istruzioni operative

L'INPS  rileva che ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni contributive e dei relativi controlli, si confermano integralmente le disposizioni fornite con i messaggi n. 8594 del 18 maggio 2012 e 20771 del 17 dicembre 2012, con l'unica eccezione della frase contenuta nel messaggio 8594/2012 "I citati benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario", che si intende, per effetto della norma di interpretazione autentica, definitivamente superata.