Dal 2024 Svizzera fuori dalla black list delle persone fisiche
Il 28 luglio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175, il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che elimina, dal 2024, la Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al D.M. 4 maggio 1999.
Il decreto del MEF
Il decreto 20 luglio 2023 del MEF, contenente modifica del decreto 4 maggio 1999, recante «Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», é stato emanato a norma dell’art. 12, comma 2, della legge n. 83 del 2023, il quale dispone che con decreto del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
La legge n. 83/2023, ratifica i seguenti accordi:
- accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,
- Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Pertanto, per effetto dell’art. 1 del nuovo decreto MEF, dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il seguente Stato: «Svizzera».
Si tratta in particolare dell’elenco degli Stati e territori approvato con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del TUIR.
Effetti
Considerato che, per espressa previsione normative, la modifica ha effetti ai fini della residenza fiscale a partire dal 2024, fino a tutto il periodo d’imposta 2023 resteranno ferme tutte le disposizioni nazionali connesse alla presenza della Svizzera nel citato elenco nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.
Ciò vuol dire che, relativamente a tutto il 2023, per i soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e trasferiti in Svizzera continuerà a trovare applicazione la regola prevista per la residenza fiscale delle persone fisiche contenuta nell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, secondo cui si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del D.M. 4 maggio 1999.
Continuerà quindi a far carico sui soggetti AIRE trasferiti in Svizzera fino a tutto il 2023 di fornire la prova (contraria) dell’eventuale residenza in Italia.
Per effetto della rimozione della Svizzera dalla black list, invece, dal 2024 sarà eliminata questa presunzione legale relativa, posta a favore dell’Amministrazione finanziariza, per cui la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita da quest’ultima.
Inoltre, sempre dal 2024 non dovrebbe più essere applicabile la presunzione legale relativa per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, di cui all’art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009).
Nel contempo verrebbe meno l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni reddituali e sul monitoraggio fiscale (art. 4, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 167/1990, legge n. 227/1990) nonché il raddoppio delle sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi (art. 1 D.Lgs. n. 471/1997).