Operazioni escluse dalla formazione del prorata di detrazione dell’iva
Con la Risposta a interpello 3 agosto 2023, n. 413, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’individuazione dei “beni strumentali” ai fini del calcolo del pro-rata IVA, ex art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.
L’interpello
Nella fattispecie in oggetto, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), ente pubblico avente natura economica, svolge il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare affidato dalla Regione.
L'attività di gestione immobiliare sono eseguite “ordinariamente” dall'ATER rappresentando una percentuale significativa del volume di affari agli effetti IVA.
Ai fini della redazione del bilancio di esercizio, l'istante considera sia i fabbricati abitativi sia i fabbricati strumentali destinati alla locazione, come ''beni ammortizzabili'' ai sensi del principio contabile OIC 16.
L’istante precisa poi che né le cessioni di fabbricati strumentali né le cessioni di fabbricati abitativi sono state finora considerate operazioni rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 19-bis, comma 2.
L’istante ha chiesto quindi all’Amministrazione finanziaria di confermare che (a) sia le cessioni di fabbricati abitativi sia le cessioni di fabbricati strumentali rientrino tra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, secondo la corretta interpretazione del concetto di ”bene ammortizzabile” e (b) se rientrino comunque fra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione le cessioni di fabbricati abitativi in quanto questi si qualificano anche come ”beni non ammortizzabili”, ai fini delle imposte sui redditi.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell'IVA, ex art. 19 D.P.R. n. 633/1972, spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis D.P.R. n. 633/1972 ossia in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (c.d. prorata di detrazione).
Per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, al fine di evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui esse non riflettano l'attività professionale del soggetto passivo (cfr. al riguardo Corte de Giust. UE sentenza 6 marzo 2008, C-98/07).
Per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette (v. Risposta a interpello n. 165/2020). In particolare:
- per ''beni oggetto dell'attività propria dell'impresa'' devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, ecc.);
- per ''beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria'' devono intendersi quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio di detta attività e, pertanto, inidonei a qualificare la natura dell'attività svolta.
Nel caso di specie, l'istante, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, ha considerato sia i fabbricati abitativi sia i fabbricati strumentali destinati alla locazione come beni ammortizzabili, pertanto non rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA.
L'Agenzia Entrate ritiene corretta la modalità di redazione di bilancio dell'ATER sulla base della qualificazione dei beni fatta dallo stesso, affermando che non concorrono alla formazione del prorata di detrazione dell’IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette.