BCE: modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
A decorrere dal 2 agosto 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori verrà modificato a seguito della decisione della Banca centrale europea del 27 luglio scorso.
La menzionata decisione prevede infatti il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato al 4.25%.
Questo ulteriore aumento dei tassi, fa sì che le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si stanzino su:
- 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75% misura delle sanzioni civili.
Due sono gli aspetti importanti da tenere in considerazione: il primo è che per quanto riguarda le rateazioni in corso nulla viene modificato e restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Per ciò che attiene alle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi del datore di lavoro il tasso pari a 9.75% viene applicato nelle ipotesi di:
“a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).”.
Infine, come riporta la circolare n°37 Inail del 31 luglio 2023, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili “possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.”.